lunedì 11 aprile 2016

Dichiarazione di interesse paesaggistico. Mero interesse del cittadino.

La Dichiarazione di interesse paesaggistico è disciplinata dall’art.138 beni ambientali . TU2004/42
La procedura è richiamata dalla legislazione regionale, vedi L.R. Emilia Romagna 30/11/2009, n. 23 art. 40 duodecies.
Il cittadino che intenda proporre la Dichiarazione di interesse paesaggistico non è  soggetto del procedimento ma deve , pertanto fare riferimento al Comune dove l’area è sita il suo è un mero interesse non azionabile.
Sarà quindi l’amministrazione locale che si farà carico di iniziare la procedura. L’Art. 138 prevede che

1.   Su iniziativa del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata all'articolo 137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136, e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta è motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 3.

2.   Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono dirette a stabilire una specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici e costituisca parte integrante di quella prevista dal piano paesaggistico.


Qualora il comune non dia seguito all’iniziativa il cittadino potrà comunque chiedere gli atti del procedimento e verificare le motivazioni adottate sulla sua domanda per verificare la legittimità del procedimento.

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