martedì 22 marzo 2016

Valutazione di impatto ambientale. Necessità

N. 10057/2014 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II BIS n. 04123/2014, resa tra le parti, concernente valutazione di impatto ambientale di un progetto relativo alla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in regime di concessione;

1. Viene in decisione l’appello proposto dalla società Rockhopper Italia s.p.a. per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale, in primo grado, il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso diretto all’annullamento dei provvedimenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito anche solo MATTM) 8 luglio 2013, n. 004021/GAB e 9 luglio 2013, prot. n. DVA-2013-0016085, con cui, nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi denominato “Ombrina Mare”, propedeutico al rilascio della relativa concessione di coltivazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il MATTM disponeva una integrazione istruttoria e l’espletamento, in via precauzionale, di una valutazione ambientale più ampia, comprensiva della procedura di Autorizzazione integrata ambientale (AIA).
7. Dall’istruttoria processuale è emerso che in data 7 agosto 2015, il MATTM, di concerto con il Ministeri per i beni e le attività culturali e del Turismo, ha adottato il d.m. n. 172/2015, decretando la compatibilità ambientale concernente la realizzazione del progetto di sviluppo del giacimento Ombrina Mare e rilasciando altresì l’AIA.
8. Nonostante la positiva conclusione del procedimento di valutazione ambientale, l’appellante ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione del ricorso, al fine di fare accertare, per promuovere un separato giudizio risarcitorio, l’illegittimità degli atti impugnati che hanno comunque determinato un aggravio procedimentale, ritardando la conclusione del procedimento per il rilascio della concessione di coltivazione (alla data di discussione del presente appello non ancora rilasciata).
La società Rockhopper ha, infatti, preannunciato che, in caso di accoglimento dell’appello, intende promuovere un giudizio risarcitorio per ottenere il risarcimento del danno asseritamente ingiusto subito a causa dell’allungamento dei tempi di conclusione del procedimento determinato dalla decisione del MATTM di disporre l’espletamento di una AIA nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale del progetto.
Sotto tale profilo, la società Rockhopper evidenzia diversi profili di danno che sarebbero, in particolare, derivati, nonostante il rilascio dell’AIA: a) dalla perdita del valore del patrimonio aziendale in considerazione del fatto che il giorno successivo alla diffusione della notizia dell’adozione del provvedimento impugnato le azioni della capogruppo della società, quotata alla borsa di Londra, avrebbero perso circa il 15 % del loro valore; b) dal ritardato o mancato incasso nei termini previsti dei proventi derivanti dall’investimento effettuato; c) dal fatto che il ritardo nella conclusione del procedimento potrebbe persino precludere il rilascio della concessione di coltivazione, alla luce delle sopravvenienze normative nel frattempo intervenute (quali, in particolare, le leggi regionali della Regione Abruzzo 14 ottobre 2015, n. 29 e 6 novembre 2015, n. 38) e della richiesta di referendum abrogativo dell’art. 6, comma 17, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, volta ad estendere il divieto di ricerca e coltivazione di idrocarburi anche ai progetti i cui procedimenti per il rilascio del relativo titolo minerario erano già in corso prima dell’entrata in vigore del Codice dell’ambiente.
11. La concreta prospettazione di un interesse ai fini risarcitori impone a questo Giudice di superare le pregiudiziali eccezioni di improcedibilità e di esaminare nel merito l’appello, ai sensi dell’art. 34, comma 3, Cod. proc. amm., per accertare l’eventuale illegittimità degli atti impugnati.
Anche se quello prospettato è un danno da ritardo, nel caso di specie il ritardo deriva non da un mero comportamento inerte, ma dall’adozione dei provvedimenti impugnati con i quali il MTAMM ha disposto un supplemento di istruttoria ritenendo necessario l’espletamento della procedura di AIA.
Sussiste, quindi, un rapporto di causalità tra il danno prospettato e i provvedimenti oggetto del presente giudizio, il che rende evidente la sopravvivenza di un interesse, ai fini risarcitori, nonostante la positiva conclusione del procedimento.
12. Nel merito l’appello non merita, tuttavia, accoglimento.
13. I motivi di appello muovono dalla considerazione che non fosse necessario acquisire l’AIA in quanto l’impianto in questione, per i primi quattro anni di funzionamento, avrebbe comportato unicamente emissioni in atmosfera, mentre non erano previsti né scarichi idrici né rifiuti o altri tipi di emissioni per le quali gli Allegato VIII e IX al d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell’ambiente) prevedono l’espletamento dell’AIA.
La procedura di AIA, quindi, avrebbe dovuto e potuto essere disposta solo in una seconda fase, quando, trascorsi i primi quattro anni di esercizio, l’impianto avrebbe cominciato a provocare emissioni nell’ambiente.
14. La tesi non è condivisibile in quanto muove da una visione frazionata o bifasica del ciclo di vita o di funzionamento dell’impianto, che scinde in maniera netta il primo periodo (caratterizzato unicamente da emissioni in atmosfera) e il secondo periodo, che avrebbe inizio solo dopo i primi quattro anni, caratterizzato anche da emissioni nell’ambiente.
Il frazionamento in autonomi periodi del ciclo di vita dell’impianto conduce, quindi, l’appellante a sostenere l’illegittimità dell’AIA con riferimento alla prima fase, di per sé priva di emissioni nell’ambiente.
L’infondatezza della tesi deriva dall’erroneità della premessa su cui essa si fonda, ovvero che l’impianto, anziché essere oggetto di valutazione unitaria, debba essere sottoposto a due diverse valutazione ciascuna riferita alla singola fase del suo ciclo di vita.
Il Collegio ritiene, al contrario, che l’impianto debba essere valutato unitariamente, considerando in maniera altrettanto unitaria il suo ciclo di funzionamento e la relativa incidenza ambientale.
La valutazione unitaria evidenzia che l’impianto in questione è destinato, sia pure a partire da un certo momento temporale nell’arco del suo funzionamento, a provocare emissioni nell’ambiente che certamente rendono obbligatoria la procedura di AIA.
16. L’azione amministrativa condotta dal MATTM, oltre a trovare un puntuale fondamento nella disciplina che prescrive l’AIA, non si pone in contrasto con le regole dell’autotutela o con il principio del legittimo affidamento, non potendo in senso contrario richiamarsi la circostanza che, in una prima fase del procedimento, lo stesso MATTM aveva ritenuto (nota del 24 ottobre 2012 e circolare ministeriale dell’11 aprile 2012) che non vi fosse necessità di sottoporre il progetto all’AIA.
L’affidamento di cui si lamenta la violazione deriva, infatti, da valutazioni precedentemente espresse in atti di natura meramente endoprocedimentale, come tali privi di quella stabilità (propria solo del provvedimento conclusivo del procedimento) tale da imporre, in caso di successivo revirement, l’applicazione delle regole e delle garanzia su cui si fonda, a tutela dell’affidamento del privato, la disciplina dell’autotutela amministrativa.
Infatti, è per alcuni versi fisiologico (e, dunque, perfettamente legittimo) che lo sviluppo del procedimento possa indurre l’Amministrazione a diverse valutazioni rispetto a quelle inizialmente compiute nella fase di avvio istruttorio dello stesso procedimento. Tale possibilità di “ripensamento” endoprocedimentale appartiene alla stessa funzione del procedimento, costituendo quest’ultimo la sede nella quale si forma e si perfeziona la scelta dell’Amministrazione, attraverso un processo, necessariamente graduale e progressivo, di acquisizione degli interessi e di accertamento dei fatti, dotati di obiettiva complessità.
La intrinseca dinamicità del procedimento e delle valutazioni al suo interno compiute impedisce, pertanto, che meri atti endoprocedimentali possano “cristallizzare” la volontà finale dell’Amministrazione ed esclude, parimenti, la necessità di ricorrere allo strumento dell’autotutela quando vi sia l’esigenza di superare, per adattare la decisione finale all’esito dell’istruttoria, precedenti prese di posizioni endoprocedimentali in coerenza con una più matura valutazione.
17. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve, pertanto, essere respinto.
18. La controvertibilità e la complessità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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