martedì 8 marzo 2016

Rimborso agli aventi diritto delle somme relative ai c.d. “rapporti dormienti”

Per CONTI DORMIENTI si intendono quei rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro e strumenti finanziari) che non sono stati movimentati per un periodo di 10 anni e che hanno un importo superiore a 100 euro.

Rientrano in questa categoria i libretti a risparmio, i conti correnti, anche postali, le azioni,obbligazionititoli di Stato presenti da oltre 10 anni su depositi inattivi.

Moltissimi contribuenti per varie motivazioni spesso con ritardo si sono accorti di essere titolari di depositi e conti correnti
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - presso il quale è stato istituito il Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005 - ha affidato a Consap, a decorrere dal 14 giugno 2010, la gestione delle domande di rimborso di somme affluite al predetto Fondo (c.d. "rapporti dormienti").
L’istanza di rimborso dei rapporti dormienti (consultabili sui siti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consap) può essere inoltrata dagli aventi diritto senza dover ricorrere all’attività di intermediari a mezzo di Raccomandata a/r ovvero Raccomandata a mani presso la sede le Consap in Roma Via Yser 14.
Non è previsto il rimborso:
  • ai beneficiari degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita (polizze vita), fatta salva la parentesi di rimborsabilità prevista dall'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico;
  • ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale;
  • ai beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 84, comma 2 del Regio Decreto 21.12.1933, n. 1736;
  • agli ordinanti degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione decennale dalla data di emissione del titolo di cui all'art. 2946 c.c..
Possono richiedere la restituzione di somme affluite al Fondo:
  • i titolari dei rapporti dormienti di cui all'art. 2 del DPR 22 giugno 2007, n. 116, (depositi di somme di denaro e depositi di strumenti finanziari) e i loro aventi causa (es. eredi);
  • gli ordinanti degli assegni circolari di cui all'art. 1, comma 345-ter della Legge 23.12.2005, n. 266 e i loro aventi causa entro dieci anni dalla data di emissione del titolo.

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