domenica 24 gennaio 2016

Diffamazione aggravata se consumata attraverso i social network


Con un recente pronunciamento la Corte di Cassazione ritorna sul tema della diffamazione con il mezzo del web e, in particolar modo, con il social network Facebook.
L'art. 595 cod. pen. incrimina la condotta di chi lede la reputazione altrui comunicando con più persone.
Se ciò avviene con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione il reato è aggravato ai sensi del 3° comma.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 24431 del 2015, rientra nella fattispecie di cui all'art. 595, comma 3, cp (anche) la pubblicazione di un commento offensivo nella bacheca della persona la cui reputazione ne è risultata pregiudicata.
Tra quei “qualsiasi mezzi di pubblicazione” la cui utilizzazione aggrava la condotta di chi lede l’altrui reputazione rientra il social network Facebook.
La Corte ipotizza dunque l’ipotesi di reato di cui all’art. 595, comma terzo, c.p. quale “fattispecie aggravata del delitto di diffamazione che trova il suo fondamento nella potenzialità, idoneità e capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorchè non individuate nello specifico ed apprezzabili solo in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa”.
Tale decisione si pone inoltre in continuità con la sentenza n. 16712 del 16/04/2014. 
In tale occasione la Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini della integrazione del reato di diffamazione, anche a mezzo di Internet, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa”.
Secondo la Suprema Corte, la bacheca di Facebook ha la capacità potenziale di raggiungere un numero indeterminato di soggetti in quanto tale strumento racchiude un numero apprezzabile di persone e, in ogni caso, l'utilizzo di Facebook costituisce una modalità con cui gruppi di persone socializzano le rispettive esperienze di vita valorizzando il rapporto interpersonale che viene allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Di conseguenza, l'atto del postare un commento in bacheca configura pubblicazione e quindi diffusione dell'offesa, stante l'idoneità dello strumento a determinarne la circolazione tra un gruppo di persone numericamente apprezzabile.

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