giovedì 28 gennaio 2016

Condominio. Morosità dei condomini

L’amministratore di condominio deve agire contro i codomini morosi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale relativo alle quote non pagate. Egli può ottenere un decreto di ingiunzione al pagamento, immediatamente esecutivo, emesso sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea.   A tal fine non è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea: l’amministratore, insomma, non ha l’obbligo di mettere prima in mora il condomino inadempiente, neanche quando lo preveda una clausola del regolamento di condominio .  
In linea di principio le delibere dell’assemblea di condominio prese a norma degli articoli del codice civile sono obbligatorie per tutti i condomini. Qualora dette deliberazioni risultino contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria, chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. In forza del disposto dell’art. 71-quater, c. 1, disp. att. c.c., l’azione d’impugnazione di cui all’art. 1137 c.c. rientra a pieno titolo tra le controversie che soggiacciono all’obbligo del previo tentativo di conciliazione, cosicché il soggetto interessato a promuovere la relativa azione dovrà, prima, presentare una domanda di mediazione innanzi ad un organismo competente e, solo in caso d’infruttuoso successo della procedura conciliativa, egli sarà legittimato ad adire l’autorità giudiziaria.
La riforma del condominio ha reso più celere l’azione dell’amministratore per il recupero dei crediti condominiali.
All’amministratore non serve l’autorizzazione dell’assemblea per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per riscuotere i crediti dai condomini morosi.   Attenzione però: l’amministratore può agire sì contro i condomini morosi senza l’autorizzazione dell’assemblea, ma solo per le spese che siano state già approvate dall’assemblea stessa.  
Il decreto ingiuntivo, infatti, può essere emesso solo se si dà la prova scritta del diritto fatto valere; prova scritta che, nel nostro caso, è data dal documento con cui l’assemblea condominiale ha approvato le spese (poi non pagate dai condomini contro i quali si agisce).   Si tenga presente che i crediti del condominio nei confronti dei condomini nascenti da delibere diverse e relativi a spese diverse, non costituiscono un “unico” credito. Essi devono, invece, essere considerati come una pluralità di crediti, fra le stesse parti, ma con titolo e causa diversi [2]. Ciò significa che l’amministratore può dover agire con diversi decreti ingiuntivi sulla base di diverse delibere assembleari e relativamente a oneri condominiali diversi (per es. per il pagamento dei lavori di ristrutturazione del palazzo e per quello delle spese di manutenzione dell’ascensore).   Per evitare che i rapporti di amicizia portassero gli amministratori più “morbidi” a desistere dall’intraprendere azioni esecutive nei confronti dei condomini morosi, la riforma ha imposto all’amministratore medesimo l’obbligo di riscuotere – anche giudizialmente – gli oneri non corrisposti entro 6 mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio nel quale è compreso il credito esigibile. Tuttavia l’amministratore che non avvia la procedura esecutiva per riscuotere le quote dai condomini morosi non commette automaticamente un atto di cattiva gestione. Secondo la Cassazione [3], infatti, l’amministratore assolve il proprio dovere senza incorrere in responsabilità quando prova di avere notificato ai condomini morosi almeno gli atti di precetto. Il non avere intrapreso la procedura esecutiva vera e propria può giustificarsi sulla base della non sicura solvibilità dei condomini.   Obblighi del condominio nei confronti di terzi e responsabilità dei condòmini morosi La responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte dal condominio nei confronti di terzi (per esempio nei confronti degli enti erogatori di energia elettrica, acqua ecc.) era governata in passato dalla regola della solidarietà tra condomini: in caso di morosità il creditore poteva agire per l’intero importo direttamente nei confronti di un solo condomino il quale, a sua volta, poteva rivalersi pro quota, nei confronti dei morosi.   Le Sezioni Unite della Cassazione avevano ribaltato tale regola introducendo quella della parziarietà: ogni condomino rispondeva dei debiti soltanto per la propria quota di competenza.
In altre parole, il creditore poteva agire nei confronti di ogni singolo condomino, ma chiedendo a questi solo la somma che quest’ultimo era tenuto a versare in ragione della ripartizione delle spese, ossia secondo i millesimi di proprietà.   La riforma del condominio ha ora reintrodotto la solidarietà del debito del condominio, precisando, però, che i creditori devono agire innanzitutto nei confronti del condomino moroso – ossia di quello non in regola con il pagamento degli oneri condominiali – e solo nel caso in cui sia impossibile soddisfarsi sul patrimonio di quest’ultimo, possono rivolgersi ai condomini in regola.
L'avvocato della ditta deve agire prima nei confronti del condomino moroso e, solo dopo aver dimostrato di aver esperito inutilmente attività di recupero del credito nei confronti del moroso, potrà rivalersi nei confronti dei vari condomini in regola soltanto per la propria quota di competenza.

Nessun commento:

Posta un commento