lunedì 21 dicembre 2015

Eredità accettazione

Una volta aperta la successione non si è automaticamente eredi.
Al decesso di una persona tutti coloro che per legge o per testamento sono designati eredi hanno un certo tempo per decidere se acquistare l’eredità o rinunciarvi.

Se gli eredi hanno già il possesso dei beni ereditari, ossia se conoscono i beni e ne hanno la disponibilità materiale, entro tre mesi dalla morte dell’interessato potranno:
– rinunciare all’eredità;
– iniziare l’inventario dei beni.

Decorsi i tre mesi senza compiere alcuna delle attività sopra menzionate essi diventeranno automaticamente eredi e, soprattutto, risponderanno dei debiti ereditari con tutto il loro patrimonio.

Se invece gli aspiranti eredi non hanno il possesso dei beni del defunto essi avranno fino a dieci anni di tempo dal decesso per formulare l’intenzione di accettare o rinunciare all’eredità.

L’accettazione dell’eredità può avere ad oggetto solo l’intero patrimonio del defunto e può essere fatta soltanto incondizionatamente e senza termini. In altre parole: o tutto e subito, oppure niente!

La legge consente all’aspirante erede di diventare tale in tre modi:
– accettando espressamente l’eredità con atto notarile o con scrittura privata. Se nell’eredità vi sono immobili o mobili registrati (immobili, auto, moto, navi o aerei) è necessario l’atto pubblico innanzi a un notaio. Per accettare l’eredità in questo modo c’è tempo fino a dieci anni a partire dalla morte del soggetto della cui eredità si tratta;
Art. 480.
Prescrizione.
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
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– accettando l’eredità con beneficio d’inventario ;
– lasciando decorrere tre mesi dall’apertura della successione o, anche prima, compiendo un qualsiasi atto di disposizione di uno dei beni ereditari laddove l’aspirante erede ne sia in possesso. Questa modalità si chiama accettazione tacita.

L’accettazione con beneficio d’inventario è una particolare modalità di accettazione dell’eredità che consente di tenere separati il patrimonio ereditario da quello dell’erede. In questo modo l’erede è responsabile per i debiti ereditari solo nei limiti del valore del patrimonio del defunto. 

Questa forma di accettazione dell’eredità è obbligatoria per i minori, per gli interdetti e inabilitati, nonché per le persone giuridiche (enti, associazioni e fondazioni, società). Per tutti gli altri soggetti o enti è facoltativa.

L’accettazione con beneficio d’inventario è pensata per le situazioni in cui il defunto lascia molti debiti e tuttavia il suo patrimonio è composto da diversi beni di cui non si conosce l’esatto ammontare.

Per accettare l’eredità in questa maniera bisogna compiere due atti formali:
– la vera e propria accettazione, che si fa con atto notarile oppure con dichiarazione da farsi nella Cancelleria del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione;
– l’inventario dei beni del defunto da redigersi a cura di un notaio designato da uno degli eredi oppure dal Cancelliere del Tribunale o da un Notaio nominato appositamente dal giudice su ricorso di uno degli eredi.

Se l’aspirante erede è nel possesso dei beni del defunto, deve compiere l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione, altrimenti si considera “erede semplice” e decade dal beneficio d’inventario.
Se entro questo termine l’inventario è stato iniziato, ma non ancora completato, si può chiedere al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che non può eccedere i tre mesi. Trascorso detto termine senza che l’inventario sia concluso si decade dal beneficio e si è automaticamente eredi.

Se invece si è completato l’inventario nei termini descritti si ha tempo quaranta giorni per l’accettazione o la rinuncia all’eredità a pena di decadenza dal beneficio e accettazione automatica dell’eredità.

Se l’aspirante erede non è nel possesso dei beni egli può fare la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario entro dieci anni dall’apertura della successione e l’inventario nel termine di tre mesi dall’accettazione, salvo proroga di massimo tre mesi da chiedersi al Tribunale. In mancanza è considerato erede puro e semplice. Si può in alternativa compiere prima l’inventario e poi fare la dichiarazione di accettazione entro quaranta giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza si perde il diritto di accettare l’eredità.
 Art. 519.
Dichiarazione di rinunzia.
La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
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Rinunciando all’eredità l’aspirante erede si spoglia in maniera definitiva della possibilità di acquistare il patrimonio del defunto e si considererà come mai venuto alla successione di quest’ultimo.
Per rinunciare all’eredità bisogna compiere formale dichiarazione davanti al notaio o al cancelliere del Tribunale del luogo di apertura della successione.

Si può rinunciare solo a tutta l’eredità e mai sotto condizione o a partire da una certa data. L’atto così congegnato è nullo.


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