giovedì 10 dicembre 2015

Srl responsabilità dei soci

I soci di una Srl hanno una responsabilità limitata alla quota di capitale che investono. 
La società ha una personalità giuridica e gode della cosidetta “autonomia patrimoniale perfetta“: la Srl risponde alle obbligazioni sociali solo e soltanto con  il suo patrimonio
I soci rischiano solamente nei limiti del loro conferimento. In nessun caso ci si può avvalere del patrimonio personale dei soci: è solo la società, che in caso di fallimento, viene dichiarata fallita.
Per costituire una Srl il capitale sociale minimo  deve  essere  di almeno 10.000 €; e al momento della costituzione, davanti al notaio, deve essere versato, in un c/c bancario, il 25% del capitale sociale.
Il capitale sociale è ripartito in quote, tante quante sono i soci, e possono avere diverso valore. Le quote possono essere cedute dai soci mediante un atto pubblico fatto da un notaio.
L’amministrazione  e la gestione della società spettano ad un organo chiamato “consiglio di amministrazione” o  ” amministratore unico” (se si tratta di una persona sola). Gli amministratori della Srl non è detto che debbano  essere necessariamente i soci stessi, ma possono essere  anche persone diverse. Il consiglio di amministrazione si occupa di redigere il bilancio completo di Stato PatrimonialeConto Economico e Nota Integrativa, che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci e depositato successivamente presso il Registro delle Imprese.
Un organo sovrano e di cui fanno parte tutti i soci,  è l’Assemblea dei soci che approva il bilancio d’esercizio, nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, modifica l’atto costitutivo, delibera eventuali modifiche nell'ambito dell’oggetto sociale, decide la messa in liquidazione della società e nomina i liquidatori.Le decisioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole dei soci che formano la maggioranza del capitale sociale.
Il controllo sulla gestione spetta ad un collegio sindacale, che per le Srl  che hanno un capitale inferiore a 120.000 €, non è tuttavia obbligatorio ma facoltativo.

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