martedì 22 dicembre 2015

Sfratto per morosità Sanatoria

Sfratto per morosità Sanatoria
Corte di Cassazione Civile Terza Sezione
29 luglio 2013 n. 18224

Nella fattispecie assume la ricorrente di aver sanato la morosità alla prima udienza e
che l’assenza della domanda da parte della locatrice di pagamento
degli interessi legali sull’importo dei canoni non pagati aveva
comportato l’incertezza sulla data di decorrenza degli stessi e pertanto
l’obbligo per il giudice di determinarne la misura.
Sostiene la ricorrente che una oggettiva situazione di dubbio sulla
esatta quantificazione degli interessi esclude il grave inadempimento
del conduttore.
La Corte di appello ha affermato che, ai sensi della L. 27 luglio 1978,
n. 392, art. 55, la sanatoria della mora, che impedisce la prosecuzione
del giudizio richiede che il conduttore provveda banco iudicis al
pagamento di tutti i canoni scaduti e degli oneri accessori maturati
sino a tale data, “maggiorato degli interessi legali e delle spese
processuali liquidate in tale sede dal giudice”.
Il giudice in sede di
giudizio di convalida dello sfratto per morosità provvede alla
liquidazione solo ed esclusivamente delle spese processuali, come si
evince dall’uso del termine “liquidate” che non può che riferirsi alle
spese e non anche agli interessi legali, il cui calcolo è automatico e
prescinde da qualsiasi discrezionalità.
Ne discende che nella specie, al fine di ottenere la purgazione della
mora, l’intimata avrebbe dovuto offrire alla prima udienza, un importo
pari ai canoni scaduti, agli oneri accessori e agli interessi legali, il cui
calcolo era suo onere, non certo del giudice.
L’appellante ha invece versato nelle mani dell’intimante la somma di
Euro 1.400,00, pari al solo ammontare del capitale (Euro 1395,00),
non sufficiente, quindi, a coprire quanto ancora dovuto a titolo di
interessi legali dalla scadenza delle singole rate di canone al saldo, e
ciò a prescindere dalle spese processuali che il giudice avrebbe dovuto
liquidare.
Nè poteva trovare accoglimento la richiesta di un seppure breve
termine per completare il pagamento, atteso che l’art. 55 anzidetto
prevede la possibilità di concedere un termine di grazia per purgare la
mora solo innanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore,
nella specie neanche prospettate.
LA L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55, consente al conduttore di
eliminare gli effetti dell’inadempimento da morosità e di estinguere il
diritto alla risoluzione del contratto già sorto a favore del locatore
pagando quanto dovuto per canoni scaduti, oneri accessori, interessi e
spese. Da tale disposizione risulta dunque che il comportamento
sanante del conduttore è predeterminato dal legislatore e consiste nel
pagamento di quanto dovuto sino alla data della prima udienza e che
solo le spese del giudizio sono determinate dalla liquidazione del
giudice.
5. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte la sanatoria
della morosità del conduttore prevista dalla L. 27 luglio 1978, n.
392, art. 55, è subordinata al pagamento integrale dei canoni, degli
interessi e delle spese, senza che l’inadempimento residuo sia
suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità.
LA Corte rigetta il ricorso. 

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