lunedì 21 dicembre 2015

Lgh Ricorsi per gli incentivi

CONTENZIOSI LEGALI LGH
A livello di Gruppo si segnalano i seguenti contenziosi: - A seguito della verifica ispettiva effettuata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas nel luglio 2012 presso lo stabilimento di Parona, l’AEEG ha emesso delibera nella quale viene contestato il quantitativo di energia netta incentivata.
La Società ha impugnato tale delibera presso il TAR Lombardia che ha respinto tale ricorso nell’aprile 2014. Nonostante l’appello presentato presso il Consiglio di Stato, con sentenza del dicembre 2014 è stata confermata la sentenza di primo grado.
A fronte della succitata delibera, nel mese di dicembre 2013, Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, ha inviato alla Società una lettera di intimazione al pagamento, entro la fine del mese di gennaio 2014 dell’incentivo ricevuto in contestazione.
La Società ha notificato il ricorso contestando completamente la richiesta presso il TAR Lombardia; la prossima udienza per la discussione del merito è fissata per il mese di ottobre 2015. In considerazione del fatto che la causa principale si è conclusa, mentre quella per la definizione esatta dell’importo è ancora al primo grado di giudizio, si è provveduto all’iscrizione di un fondo rischi di Euro 3,5 milioni tenendo conto delle richieste della CCSE. -
Nel mese di novembre 2011 il Gestore Servizi Energetici S.p.A.(GSE) ha trasmesso a Lomellina Energia S.r.l. due comunicazioni, concernenti le due linee dell'impianto, nelle quali comunicava, senza alcuna giustificazione, la sostituzione del criterio per il calcolo dell'energia agevolata ai fini del riconoscimento dei certificati verdi, previsto dalla normativa, concordato in precedenza con la Società e applicato fin dalla produzione 2007, con regolare emissione, ritiro e contestuale pagamento dei certificati verdi richiesti da Lomellina Energia. La modifica del criterio, applicato prudenzialmente dalla Società a partire dall’esercizio 2011, ha comportato una riduzione dei certificati verdi spettanti alla Società. Anche la durata degli incentivi, per la parte non biodegradabile dei rifiuti di linea 1 dichiarata dal GSE nelle predette comunicazioni, è inferiore a quella prevista dalla normativa. Per tutelare i propri diritti, Lomellina Energia ha impugnato di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio i provvedimenti del GSE, per ottenere l'annullamento degli stessi e il pagamento delle somme dovute.
L'istanza cautelare per la sospensione dei provvedimenti è stata respinta dal Tribunale Amministrativo Regionale; il Consiglio di Stato, facendo seguito all’impugnativa presentata contro tali ordinanze, ha rimandato la questione al TAR Lazio per decidere nel merito e la relativa udienza si è svolta nel mese di febbraio 2013. Il 15 aprile 2013 sono state pubblicate le sentenze del TAR Lazio relative alle due linee di produzione con i seguenti esiti: 35 •
Per la linea 1 il TAR ha riconosciuto il diritto della Lomellina Energia alla percezione degli incentivi per la quota di produzione da rifiuto non biodegradabile fino al 19 gennaio 2014. • Per la linea 2 il TAR ha rigettato le richieste della società. La società ha chiesto parere al proprio consulente esterno, incaricato delle azioni a difesa, il quale ha rappresentato che, nonostante le sfavorevoli decisioni del TAR, le fondate ragioni di Lomellina Energia inducono a ritenere che si possa confermare la valutazione del rischio di soccombenza come “possibile”. Pertanto non si è proceduto, in conformità al comportamento adottato lo scorso anno, ad accantonamenti al fondo rischi ed è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato avendo, come rappresentato dal consulente legale, fondate ragioni per la tutela dei diritti della Lomellina Energia. La società, in attesa della definitiva risoluzione del contenzioso, ha, nel frattempo, in via prudenziale iscritto dal 2011 a bilancio solo i certificati verdi relativi alle eccedenze di energia elettrica immessa in rete dalla linea 2. - per quanto riguarda la società Linea Gestioni si segnala che si è costituita come controinteressata nei giudizi promossi dinanzi al consiglio di stato dall’A.T.I. Aprica s.p.a.- la Bi.Co. due s.r.l. avverso le sentenze emesse dal Tribunale Amministrativo Regionale sez. Brescia aventi ad oggetto le aggiudicazioni definitive dei servizi di igiene urbana disposte in proprio favore dai comuni di Rovato e Gambara, in merito ai quali si è in attesa della fissazione dell’udienza di merito. - Con sentenza del 2014 il TAR Catania ha rigettato il ricorso principale da parte di Greenambiente e quello per motivi aggiunti a spese compensate. Dopo valutazione, attesa la possibilità di appellare la sentenza del TAR Catania entro il 4/06/2015, la società Greenambiente non ha ritenuto opportuno proporre appello avverso la succitata sentenza. A decorrere da tale data è dunque divenuta certa la tariffa stabilita dal decreto 888/2011 e pari a 64,68€ comprensiva di 2€ di contributo ambientale da riconoscere al Comune di Augusta. I riflessi di tale decisione sulla situazione al 30 giugno 2015 sono i seguenti: - Storno di quanto stanziato per fatture da emettere tra il dicembre 2011 e il 30 giugno 2014 con un impatto negativo a conto economico pari a 1.120 migliaia di €, coperti da riserve vincolate di patrimonio netto; - Classificazione tra i debiti verso il Comune di Augusta di quanto già stanziato in un apposito fondo rischi nell’esercizio 2014, relativo al contributo ambientale da riconoscere (2 €/ton) e pari complessivamente a 1.513 migliaia di €, senza impatti sul conto economico. Di concerto con il legale incaricato della pratica e sulla base della vigente normativa in tema di interessi di mora ed in conformità con le convenzioni e i piani di rientro via via firmati con gli Enti Locali, la società ha ritenuto di poter ragionevolmente determinare il saldo degli interessi maturati sui ritardati pagamenti. L’importo determinato è stato iscritto a bilancio al valore nominale e valutati al presumibile valore realizzo per 1.143 migliaia di €. 36 Il rischio massimo possibile per il gruppo residua pari a 2.738 migliaia di € per passività potenziali legate all’applicazione retroattiva della nuova tariffa definita dal suddetto decreto, interamente coperto da riserve vincolate di patrimonio netto.

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