lunedì 21 dicembre 2015

legittimità costituzionale dello “spalma incentivi” fotovoltaico

questione di legittimità costituzionale dello “spalma incentivi” fotovoltaico, ovvero dell’articolo 26 comma 3 del decreto legge 91/2014 (decreto legge 'Competitività')
Rilevante il fatto che il Tar abbia dichiarato ammissibili le azioni di accertamento proposte da molti operatori del settore nei confronti della legge-provvedimento
Questa sentenza potrebbe avere sicuramente un notevole impatto per diverse centinaia di operatori e investitori, anche se la Consulta dovrebbe esprimersi non prima di un anno.
cosa prevede la norma del cosiddetto spalmaincentivi?  
A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kWp doveva essere rimodulata, a scelta dell’operatore, sulla base di una delle seguenti tre opzioni, che andava comunicata  al GSE entro il 30 novembre 2014:
opzione a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, è ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata da una specifica tabella (allegato 2 del dl 91);
opzione b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali, definite dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia, dovevano consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all’opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all’anno per il periodo 2015-2019, rispetto all’erogazione prevista con le tariffe vigenti;
opzione c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell’incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:
  1. 6% per impianti da 200 kW a 500 kW;
  2. 7% per impianti da 500 kW a 900 kW;
  3. 8% per impianti con potenza superiore a 900 kW.
In assenza di comunicazione da parte dell’operatore, il GSE ha applicato l’opzione c).
A causa del provvedimento molti proprietari di impianti fotovoltaici si sono trovati chiaramente con un incentivo più basso e spesso in difficoltà nel ripagare la rata del debito con la banca, con la quale sono stati costretti a rinegoziare il prestito. Ma visto l’elevato numero degli operatori che si sono rivolti agli istituti di credito si è assistito a un vero e proprio intasamento delle pratiche.
In particolare il TAR Lazio nella sentenza su questo aspetto afferma che “… la parte ricorrente subisce una lesione immediata e diretta della propria situazione giuridica soggettiva, coincidente con la pretesa al mantenimento dell’incentivo riportato nella convenzione, laddove è obbligata alla scelta – da esercitarsi entro il 30 novembre 2014 – di una delle tre opzioni di rimodulazione di detti incentivi previste dalla norma citata”. E aggiunge: “Le opzioni …, esplicando un effetto novativo sugli elementi di durata e importo delle tariffe, senza considerare i costi di transazione derivanti dalla necessità di adeguare gli assetti in essere alla nuova situazione, operano in senso peggiorativo”.
La retroattività del provvedimento ha creato incertezza anche negli investitori esteri e ha dato un duro colpo anche all'immagine del nostro paese. 

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