giovedì 8 ottobre 2015

revoca delibera di gara

Il Tar Lazio con la sentenza n. 11098 dell’8 settembre 2015 ha dichiarato legittimo il provvedimento con il quale un Comune ha revocato una precedente delibera di valutazione positiva di una proposta di project financing (nella specie per la realizzazione di un impianto di cremazione per salme, con annessa sala del commiato, presso il cimitero comunale) facendo riferimento ad alcuni profili inerenti una nuova valutazione dell’interesse pubblico, costituiti dalla manifestazione da parte della popolazione del Comune della contrarietà alla realizzazione dell’opera.
Ad avviso del Collegio nell’esercizio del c.d. jus poenitendi l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità e pertanto deve ritenersi che la motivazione posta a fondamento della revoca non sia affetta da vizi di legittimità.
Inoltre, alla società ricorrente che all’ esito del procedimento di valutazione della proposta di project financing,  conclusosi con la motivata dichiarazione di pubblica utilità dell’opera era stata individuata come promotore e si accingeva dunque a partecipare alla seconda fase della procedura,  non spetta alcun indennizzo.
Infatti, il Collegio argomenta che “l’indennizzo ex art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990 non spetta in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, ma solo in caso di revoca di atti definitivamente attributivi di vantaggi. Deve quindi escludersi che spetti un indennizzo, ex art. 21 quinquies cit., per revoca (come nella specie) di una dichiarazione di pubblico interesse della proposta di progetto di finanza. Tale dichiarazione non attribuisce, infatti, all’interessato una posizione giuridica definitiva, ben potendo l’Amministrazione dar luogo o meno a successiva procedura di affidamento della concessione o non dare corso affatto alle proposte che pure abbia ritenuto di pubblico interesse.”

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