sabato 17 gennaio 2015

Responsabilità Contrattuale ex 1218, c.c. Fattispecie.

Responsabilità Contrattuale ex 1218, c.c. Fattispecie.

Cadere da una sedia non comporta responsabilità dell’insegnante preposto non essendo l’evento prevedibile mentre nel caso di un gestore di casa di riposo il danno che può subire  un anziano non autosufficiente è largamente prevedibile.
Nel caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. (Nel correggere, ex art. 384, comma 2, c.p.c., la motivazione dell'impugnata sentenza, che aveva fatto applicazione dell'art. 2048 c.c. anziché della responsabilità contrattuale secondo il principio affermato da Cass., Sez. un., n. 9346 del 2002, la S.C. ha ritenuto - in base all'accertamento compiuto dal giudice del merito - non ascrivibile nella specie all'insegnante alcun addebito di culpa in vigilando, in mancanza di omessa adozione di preventive misure organizzative e disciplinari volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo nonché stante la repentinità del verificarsi della caduta dell'alunno dalla sedia del banco di scuola elementare, evento invero non prevedibile né prevenibile in base all'ordinaria diligenza, come tale integrante la recepita nozione del fortuito quale causa di esonero da responsabilità). Cassazione civile, sez. III, 18/11/2005, n. 24456.
Nel caso di danno alla persona subìto dall'allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e pertanto, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., al creditore danneggiato spetta solo allegare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla controparte provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ossia l'aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola. Tale prova può essere data anche a mezzo di presunzioni e solo se la causa resta ignota il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico di chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha negato la responsabilità della scuola di sci perché, tenendo conto della peculiarità dell'insegnamento impartito e del comune dato d'esperienza che non è possibile imparare a sciare senza cadere, era stato accertato che la causa della lesione subita dal minore era dovuta alla circostanza che l'allievo aveva perso l'equilibrio, cadendo indietro e sedendosi sulle code degli sci, senza che gli attacchi di sicurezza potessero aprirsi). Cassazione civile, sez. III, 17/02/2014, n. 3612.
Il gestore della casa di riposo nella quale sia ricoverata l'interdetta, risponde a titolo di responsabilità contrattuale, per il contratto di spedalità atipica, dei danni subiti dalla paziente, ricoverata perché priva di capacità cognitiva e autonomia motoria, per essere stata lasciata senza protezioni ed essere caduta dalla sedia procurandosi la frattura del femore. Invero, la responsabilità della parte convenuta deriva dall'omessa adeguata sorveglianza della paziente, per la quale era prescritta la necessità di una continua sorveglianza per salvaguardare l'incolumità sua e quella degli altri. Appare evidente che a fronte di una così tanto chiara prescrizione, il posizionarla su una semplice sedia di fronte a un tavolo, senza protezione fissa, non possa certamente ritenersi sufficiente a impedirne il rischio di cadute o altri incidenti. Neppure può ritenersi sussistente il concorso del fatto colposo del creditore o il caso fortuito, trattandosi di cadute prevedibilissime e anzi espressamente previste. Tribunale Vicenza, 28/05/2013, n. 705.


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