sabato 31 gennaio 2015

Quesito SCIA E TUTELA DEL TERZO

Salve,
sono uno studente di Giurisprudenza presso l'Università di Macerata, nelle Marche. Sto realizzando una tesi in diritto amministrativo riguardante la SCIA E LA TUTELA DEL TERZO. Girando nel web ho trovato un suo interessante articolo a proposito ( S.c.i.a. La tutela del terzo. Impugnazione diretta o diffida all'amministrazione per l'esercizio delle verifiche spettanti?http://dirittoamministrativoconcentofanti.blogspot.it/2012/03/blog-post_6979.html ).
Se possibile volevo farle alcune domande:

1. Se non ho capito male, Lei propugna una interpretazione costituzionalmente orientata (partendo dall'art.24 Cost) al fine di riconoscere al TERZO la possibilità di avviare nei 60 giorni dalla presentazione della SCIA un'azione di accertamento "atipica"? 

2. Questa interpretazione sarebbe una "risposta" a chi sostiene che con l'intervento del legislatore nel 2011 vi sia stato un recesso della tutela del terzo  rispetto a quanto propugnato dall'Ad. Plenaria n.15/2011? 

3. Una terza domanda è questa: molto spesso, sopratutto in materia scia edilizia, il terzo viene a conoscenza della nuova attività (in senso lato) solo dopo i 60 giorni (o trenta)dalla presentazione della scia e contestualmente con l'inizio dei lavori. In questo caso, come può darsi una tutela effettiva ed efficace dei diritti (rectius interessi pretensivi) del terzo ? 

4. Leggendo il suo articolo non ho ben capito se Lei ritiene "la questione ormai definitivamente risolta" alla luce dell'intervento del legislatore del 2011 (co. 6 ter) oppure sia necessario un nuovo intervento al fine di introdurre una nuova azione, diversa e specifica, per tutelare il terzo?

Sperando di trovare in Lei risposta ai quesiti, la saluto cordialmente.

Saul Montebruno.


Risposta
bisogna rivedere il problema perché la scia è sa di fatto abrogata dall'art. 17 dello  Sbocca Italia.
Con la comunicazione inizio lavori i lavori si possono iniziare subito. N. Centofanti e P, Centofanti, L'abusivismo edilizio , 2015
In Ogni caso  trattandosi di un atto del privato la questione è risolta dall'intervento del legislatore del 2011 (co. 6 ter).
Si potrebbe pensare ad una incostituzionalità del norma per carenza di tutela!

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