mercoledì 21 gennaio 2015

Costituzione. Divieto di pubblicazioni contrarie al buon costume

Art. 21
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.


Quanti in Italia si ricordano di fare applicare questa norma?
Esiste ancora il buon costume?

Le norme del codice  penale recano sanzioni minime e sono di fatto inapplicate.


Art. 403.
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone.
 (1)
Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 7 della L. 24 febbraio 2006, n. 85
Art. 404.
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. (1)
Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 8 della L. 24 febbraio 2006, n. 85
Art. 405.
Turbamento di funzioni religiose del culto di unaconfessione religiosa.
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa (1), le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.
(1) Le parole: “del culto cattolico” sono state così sostituite dall’art. 9 della L. 24 febbraio 2006, n. 85

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