venerdì 19 dicembre 2014

Concorso di responsabilità nel contratto di appalto. Condominio

Concorso di responsabilità nel contratto di appalto.
In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, il cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere al titolo di responsabilità contrattuale.Tribunale Modena, 06/02/2014, n. 98 Giurisprudenza locale - Modena 2014
L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. Data, dunque, la responsabilità dell'appaltatore anche per i difetti del progetto che egli non abbia rilevato o in ordine ai quale non abbia espressamente manifestato il proprio dissenso, è del tutto irrilevante ogni questione circa la partecipazione o non dell'appaltatore alla redazione del progetto stesso. Cassazione civile, sez. II, 17/06/2013, n. 15093, Diritto e Giustizia online 2013.

Responsabilità del direttore lavori
Del reato edilizio rispondono sia il proprietario committente dei lavori che l’impresa esecutrice e il direttore dei lavori stessi. Nel caso di specie si trattava di una costruzione abusiva perché eseguita con un permesso di costruire illegittimamente detenuto e successivamente annullato. Il direttore dei lavori è stato assolto solo perché non ha assunto tale effettiva carica, avendo egli cessato la propria attività di geometra libero professionista con chiusura di partita iva e avendo intrapreso il diverso lavoro di insegnante (9a).

(9a) Ufficio Indagini preliminari Napoli, 8 gennaio 2014, n. 1079, in Red. Giuffrè 2014. 

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