martedì 11 novembre 2014

Siepi vive Distanza

Un muro che delimita due fondi contigui è di proprietà comune dei confinanti. 
Discende da ciò che, nelle singole proprietà le siepi vive  debbono essere poste ad una distanza di almeno 50 cm dal muro di confine, così come previsto dall’art. 892 del c.c. Se viene violata la suddetta distanza legale le piante possono rimanere se non eccedono la sommità del muro e non invadono l’altrui proprietà. Il proprietario del fondo invaso però può esigere l’estirpazione delle siepi piantante ad una distanza minore da quella indicata nell’art. 892 del c.c., così come, in caso di rifiuto, può fare ricorso all’autorità giudiziaria per ottenere una pronunzia che costringa il vicino al taglio dei rami protesi nel fondo altrui.

I rami del tuo albero non devono protrarsi oltre il confine con il tuo vicino, ai sensi dell'articolo 896 del codice civile.

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti 

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