mercoledì 19 novembre 2014

Cimiteri. La sepoltura

Capitolo 6
LA SEPOLTURA DEI CADAVERI.

1. I sistemi di sepoltura.

La sepoltura dei cadaveri può avvenire con due sistemi diversi: inumazione e tumulazione.
La inumazione prevede che le salme deposte in apposite casse di legno siano depositate in fosse aperte nel terreno e ricoperte di terra.
Si tratta di una forma di sepoltura ordinaria nei campi comuni. Le amministrazioni comunali sono obbligate a realizzare le opere necessarie alla sua predisposizione; essa non è soggetta a concessione onerosa.
La inumazione tende alla mineralizzazione del cadavere.
Nella tumulazione le salme deposte in apposite casse di legno o in urne cinerarie sono riposte in loculi, nicchie o colombari od altri reparti separati costruiti con opere murarie secondo particolari norme tecnico sanitarie.
Tali posti cimiteriali sono costruiti dal Comune direttamente in terra o mediante costruzioni a più piani e formano oggetto di concessione onerosa.
La tumulazione tende alla conservazione nel chiuso della tomba del corpo del defunto.
Le norme del regolamento sono tese a fare si che siano raggiunti con le massime garanzie di sicurezza sanitaria i due diversi scopi cui i sistemi tendono (S. ROSA, Cimitero, in Enc. dir., VI, 1960, 992).

2. Le inumazioni.

Gli artt. 68 e segg., D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dettano specifiche disposizioni per regolamentare la predisposizione dei campi per l’inumazione.
Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
Il regolamento fissa le caratteristiche tecniche delle casse.
Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti alla distanza di 20 centimetri l’uno dall’altro ed assicurato con idoneo mastice.
Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
É vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, ex art. 75, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Alla inumazione sono dedicati appositi campi nei cimiteri le cui caratteristiche sono delineate dal regolamento.
I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
I campi di inumazione devono essere divisi in riquadri.
L’utilizzo dei campi per l’inumazione avviene in via automatica da parte degli uffici comunali al fine di un utilizzo razionale e senza che vi possano essere posti inutilizzati. Poiché si tratta di un servizio pubblico gratuito i parenti del defunto non hanno possibilità di scelta del luogo né possono riservare ai loro congiunti una sepoltura contigua a quella di altri parenti.
L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, si deve procedere senza soluzione di continuità.
Il regolamento prevede anche che il Comune provveda a fare sì che ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
Sul cippo, a cura del Comune, deve essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto. La giurisprudenza ha precisato che l'apposizione di arredi votivi diversi da quelli indicati dall’art. 70, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che prevede il cippo con targhetta non è riservata in via esclusiva al Comune e, per converso, non può costituire oggetto di trasferimento a terzi. (
T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 29 giugno 2001, n. 3041).
Anche le caratteristiche tecniche delle fosse sono precisate dal Regolamento di polizia mortuaria.
Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
Le caratteristiche tecniche sono talmente dettagliate da definire i requisiti che devono possedere le fosse per la sepoltura di soggetti aventi più di dieci anni o per quelli che hanno meno di tale età.
Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
Dettagliate caratteristiche tecniche sono definite per i vialetti che corrono fra le fosse. Essi non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art. 6, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento, ex art. 52, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.


3. Le esumazioni.

La esumazione consiste nel rimuovere dalla nuda terra i resti del cadavere dopo 10 anni dal seppellimento, ex art. 82, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Le esumazioni si definiscono ordinarie se avvengono dopo i dieci anni dal seppellimento, si definiscono invece straordinarie se avvengono prima del tempo ordinario per ordine dell’autorità giudiziaria o per ordine del Sindaco qualora ad esempio i familiari richiedano una diversa collocazione della salma in quel cimitero o in uno diverso.
L’esumazione dei cadaveri per la collocazione in altra sepoltura a richiesta dei privati deve avvenire a spesa dei richiedenti se non diversamente disposto dai regolamenti comunali (Cass. Pen., sez. III, 20 ottobre 1978).
Il responsabile del servizio iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, ex art. 52, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma il resto mortale potrà: a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere; b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile; c) essere avviato, previo assenso dell’avente diritto, a cremazione in contenitore di materiale facilmente combustibile (F. NARDUCCI, Guida normativa per l’amministrazione locale, 2014, 1988).
Sull’esterno del contenitore deve essere riportato nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
Per i resti mortali da reinumare è consentito addizionare direttamente sui resti mortali stessi e/o nell’immediato terreno intorno al contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti il suolo o la falda idrica.
Il tempo di riesumazione è stabilito in cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti ovvero in due anni nel caso si faccia ricorso all’impiego di dette sostanze biodegradanti (Min. Sanità, circ. 31 luglio 1998, n. 10).


4. Le tumulazioni.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia o colombari o altri reparti separati costruiti con opere murarie secondo particolari regole tecnico-sanitarie.
I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
La struttura del loculo e del manufatto, sia che sia costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
È consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica, ex art. 76, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Detti posti cimiteriali sono costruiti dal Comune direttamente in terra o mediante costruzioni a più piani e formano oggetto di concessione onerosa.
Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.
Il T.A.R. Lazio 12 dicembre 1977, n. 718 ha ritenuto illegittimo l’art. 77, comma 2, D.P.R. 803/1975, che afferma il divieto di applicazione di valvole o altri apparecchi alle casse mortuarie in quanto tale disposizione è stata adottata sulla base di un parere del Consiglio superiore della sanità illogico, contraddittorio e fondato su di erronei presupposti. (PANETTA P., Il T.A.R. del Lazio annulla il regolamento governativo di polizia mortuaria D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975. Efficacia ex tunc ed erga omnes del giudicato?, in Amm. It., 1979, 191).


5. L'estumulazione.

La estumulazione consiste nel togliere dai loculi le salme che vi sono state deposte.
Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni i feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
Il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni.
Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette su parere del coordinatore sanitario, ex art. 86, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Per le salme estumulate prima dello scadere dei venti anni i feretri estumulati devono essere inumati per il periodo che ordinariamente e stabilito in dieci anni (G. CLEMENTE SAN LUCA G., Cimitero, in Enc. Giur., VI, 1988, 9).
Quando non si tratti di salme tumulate in sepolture destinate a concessione perpetua le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione. (PANETTA P., A proposito della inumazione dei feretri estumulati, art. 87 DPR 803/1975, in Amm. It., 1978, 521).
É vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro un contenitore di misura inferiore a quello della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a vigilare sulle operazioni di estumulazione.
Egli deve denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni per le quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale, ex art. 87, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario verifichi la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento, ex art. 88, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Legittimità dell’estumulazione disposta dal comune.

Le concessioni aventi ad oggetto aree cimiteriali sono assoggettate al regime delle concessioni demaniali ai sensi dell'art. 824 comma 2 c.c. (C.d.S. Sez. IV n. 4812 del 26 settembre 2006), la quali, indipendentemente dal nomen juris adottato dalle parti e dal contenuto delle singole concessioni, si compendiano sempre in "concessioni-contratto" poiché in esse é dato ravvisare sia le caratteristiche dell'atto amministrativo che quelle dell'atto negoziale (C.d.S. Sez. IV n. 510 del 14 febbraio 2008). Da ciò discende che singole clausole contenute nell'atto di concessione demaniale se contrarie a norme imperative sono colpite da nullità ai sensi dell'art. 1418 comma 1° c.c. e possono determinare la nullità dell'intero atto di concessione, ove risulti che le parti non sarebbero addivenute alla stipula dell'atto in mancanza di quella clausola colpita dalla nullità.
Nella fattispecie occorre considerare che il Regolamento comunale di polizia mortuaria dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 308/75 continuava ad essere in vigore per la parte non incompatibile con il Regolamento nazionale, e quindi, per quanto qui di interesse, nella parte in cui prevedeva che le concessioni cimiteriali aventi ad oggetto loculi avessero una durata trentennale fissa e non derogabile: e tale norma, per il fatto di prevedere un termine di durata rigido, di essere pienamente in vigore nel momento in cui le concessioni per cui é causa venivano rilasciate e, infine, per il fatto di avere natura integrativa rispetto alle previsioni contenute nel Regolamento nazionale, ad avviso del Collegio era idonea ad integrare automaticamente il contenuto delle concessioni cimiteriali per cui é causa ai sensi dell'art. 1339 c.c., che appunto prevede l'inserzione automatica nel contratto di clausole imposte dalla legge e che ad avviso del Collegio può applicarsi estensivamente anche a norme di rango inferiore, quantomeno laddove queste siano attuative o integrative di norme di rango primario.
 Applicando i suesposti principi alle concessioni in esame, pur dovendosi pervenire alla affermazione della nullità della clausola che ne fissava la durata in perpetuo, si deve però anche dare atto che nulla osta alla inserzione automatica ai sensi dell'art. 1339 c.c. della clausola di durata trentennale fissata dall'art. 50 del Regolamento di polizia e che, proprio in ragione di ciò non si apprezzano ragioni per sostenere che in mancanza della clausola di perpetuità gli interessati non avrebbero richiesto le concessioni della cui validità si discute: anche con una durata trentennale tali concessioni erano in grado di svolgere la funzione sociale loro propria e per tale ragione non é possibile presumere che le parti non sarebbero addivenute a stipularla in difetto della clausola di perpetuità.
Le concessioni prodotte agli atti di causa risultavano in definitiva sottoposte, sin dal giorno del loro rilascio, ad una clausola di durata trentennale discendente dalla vigenza dell'art. 50 del Regolamento di polizia mortuaria del Comune, come modificato a seguito della entrata in vigore del D.P:R. 803/75: maturato il suddetto termine finale di efficacia il Comune non era quindi tenuto, per tornare in possesso dei loculi, ad espletare un procedimento finalizzato alla formale revoca e/o annullamento delle concessioni rilasciate, stante che l'efficacia di queste ultime era già venuta meno con lo spirare del termine. In ossequio ai principi generali che devono assistere la azione amministrativa, ed in particolare in ossequio ai principi di trasparenza, correttezza e lealtà della azione amministrativa, il Comune avrebbe dovuto semmai verificare, prima di procedere alle estumulazioni, se gli interessati fossero disponibili a rinnovare per un ulteriore trentennio le vecchie concessioni: ma anche da tale punto di vista l'operato della Amministrazione appare incensurabile, se si considera la difficoltà di identificare i soggetti all'attualità interessati a rinnovare le concessioni rilasciate 30 anni or sono nonché il fatto che, al postutto, la quasi totalità degli odierni ricorrenti era stata raggiunta dalla nota del 31/10/2012, a mezzo della quale il Comune sosteneva chiaramente la tesi della durata trentennale delle concessioni, che invitava a rinnovare entro breve termine. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 12/07/2013, n. 871.

L’illegittimità della richiesta del nuovo spostamento del feretro.

È illegittimo il provvedimento con il quale il Comune ordina un nuovo spostamento del feretro, che comporta una nuova estumulazione, sul solo presupposto che la traslazione dello stesso nel loculo privato sia avvenuta senza la preventiva autorizzazione comunale, atteso che quest'ultima ha finalità solo igienico-sanitarie, che devono essere state obiettivamente trascurate.
Ai sensi dell'art. 88, d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica; qualora la suddetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro.
si impugna l'ordine di immediato trasferimento della salma nel loculo pubblico, che ha una propria autonomia e portata lesiva rispetto al successivo diniego opposto dall'Amministrazione sulla domanda di sanatoria "ex post" della traslazione; quest'ultimo, infatti, non è idoneo a superare il precedente ordine di trasferimento, che, invece, rimarrebbe fermo e produttivo di effetti anche a seguito dell'eventuale caducazione in sede giurisdizionale del suddetto diniego.
Sono controinteressati, infatti, quei soggetti che dal provvedimento impugnato ricevono una diretta ed immediata posizione di vantaggio, così che sono portatori di un interesse qualificato alla sua conservazione, e che nel predetto provvedimento siano direttamente nominati ovvero siano facilmente individuabili in base al testo dell'atto (Consiglio Stato, sez. IV, 6 aprile 2000, n. 1982).
Il diniego di sanatoria disposto in sede giurisdizionale non arrecherebbe alcun pregiudizio concreto all'erede dissenziente, mentre le eventuali divergenze tra gli eredi sulla collocazione del feretro non rilevano né ai fini dell'individuazione di posizioni processuali qualificate, né a motivo dell'impugnato provvedimento.
A conferma di ciò va evidenziato che la domanda di sanatoria è stata avanzata dagli odierni ricorrenti, ossia tre dei cinque eredi titolari della concessione del loculo comunale, e che l'Amministrazione ha negato il beneficio invocando il principio del contrarius actus, in base al quale l'istanza di sanatoria avrebbe dovuto essere proposta dagli stessi soggetti che avevano chiesto la concessione.
Le eventuali divergenze tra gli aventi titolo a chiedere la traslazione vanno risolte nelle competenti sedi giurisdizionali civili, sì che in assenza di una differente regolazione delle relative questioni da parte del Giudice competente questa Amministrazione non può che improntare il proprio agire alle regole del contrarius actus...". T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 09/07/2013, n. 1596.


6. La cremazione.

La cremazione è un rito di antichissima tradizione.
In Asia questa consuetudine si è mantenuta pressoché inalterata da millenni come in India dove è attualmente praticata principalmente rispetto alla sepoltura.
In Europa, presso i Greci e i Romani, esisteva l’usanza di cremare le persone. Il rito, molto formale, era riservato alle persone più nobili e famose.
L’ascesa del cristianesimo, e poi dell’islamismo, fecero decadere la pratica della cremazione a favore della sepoltura.
Nel 1963 anche la Chiesa cattolica ha abolito il divieto di farsi cremare per i propri fedeli.
Tuttavia, il Codice di Diritto Canonico ribadisce ancora, al canone 1176, che la Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana.
L’art. 3, L. 30 marzo 2001, n. 130, detta i principi per procedere alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per consentire che si possa procedere alla cremazione.

Dispersione delle ceneri.

La principale novità del testo è data dal venire meno del divieto di dispersione delle ceneri.
É caduto conseguentemente l’obbligo della loro conservazione nei cimiteri, per cui, ora, le ceneri possono essere consegnate direttamente ai familiari.
La dispersione può essere effettuata in spazi aperti come in mare, nel bosco, in montagna, in aree private, oppure in spazi riservati all’interno dei cimiteri.
La cremazione non può avvenire all’interno dei centri urbani.
E’ possibile conservare l’urna in casa, purché vi sia riportato il nome del defunto.
L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, una volta ricevuto il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
Per potere disporre la cremazione essa deve avvenire secondo schemi tassativamente indicati dal legislatore.
E’ necessaria la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
Uguale valore ha l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni sopra citate vale anche contro il parere dei familiari.
In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, ha valore la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del c. c. Il parente deve essere individuato sia in linea diretta sia in linea collaterale.
In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza.
Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
Per i minori e per le persone interdette fa fede la volontà manifestata dai legali rappresentanti.
La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può in ogni modo dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione praticante la cremazione, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
Rimane l'obbligo di sigillare l'urna per permettere la conservazione delle ceneri.
L’urna deve consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e prevede, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.
La giurisprudenza conferma che l'attuale ordinamento di polizia mortuaria, a differenza della disciplina sulla dispersione delle ceneri che a tutt'oggi richiede la definizione di molteplici aspetti applicativi, ammette, in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria, l'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), L. 30 marzo 2001, n. 130, il quale prevede, tra l'altro, l'obbligo di sigillare l'urna e l'identificazione dei dati anagrafici del defunto (Cons. St., sez. I, 29 ottobre 2003, n. 2957, in Ragiusan, 2004, 241).
Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
La giurisprudenza ha precisato che la L. 30 marzo 2001, n. 130, in tema di cremazione e dispersione delle ceneri dei defunti, non è una legge - delega, bensì è una legge ordinaria, diretta ad innovare la normativa vigente nella materia de qua, e particolarmente il regolamento di polizia mortuaria approvato col D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
La mancata emanazione del regolamento medesimo non priva la legge di qualsiasi efficacia, in particolare per quanto riguarda la normativa preesistente di rango secondario (Cons. St., sez. I, 29 ottobre 2003, n. 2957, in Ragiusan, 2004, 241).



Capitolo 7
LA CREMAZIONE NELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

1. Le competenze regionali.

La L. 130/2001, che detta norme in materia di cremazione e dispersione delle ceneri dei defunti, è stata emanata prima dell’entrata in vigore della L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
A quel momento il quadro istituzionale prevedeva in detta materia la competenza legislativa esclusiva dello Stato.
A seguito della riforma costituzionale in materia di tutela della salute è attualmente prevista una competenza concorrente tra stato e regione, ex art. 117, comma 3, cost.
Lo Stato è ora competente a determinare i soli principi fondamentali; la disciplina della materia spetta alle regioni cui spetta emanare i relativi regolamenti di attuazione.
Le regioni possono pertanto disporre che la dispersione delle ceneri sia eseguita dal coniuge del defunto o da altro familiare.
L’allargamento ad altri soggetti della possibilità di chiedere la dispersione delle ceneri non contrasta con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale.
Il legislatore regionale, dato il mutamento avvenuto nella ripartizione delle competenze, può sostituirsi a disciplinare la materia, dando attuazione ai principi contenuti nella legislazione statale.
Analoghe considerazioni valgono anche per la conservazione delle ceneri poiché secondo i principi fissati dalla legislazione statale la conservazione delle ceneri è disciplinata prevedendo l’affidamento ai familiari, ex art. 3, comma 1, lett. e), L. 130/2001.
La legislazione regionale, peraltro, non si è discostata di molto dalla legislazione statale riprendendo i principi da questa fissata.
2. La L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22.

Nessuna disposizione particolare è data in materia di autorizzazione alla cremazione richiamando le norme sancite dalla legislazione nazionale che richiedono l’autorizzazione dell'ufficiale di stato civile per la cremazione di cadavere.
L’art. 7, L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22, ribadisce che l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla L. 130/2001.
La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'
art. 3, comma 1, lett. c), L. 130/2001, o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
Nel caso di cremazione cambiano i requisiti tecnici valevoli per le ipotesi di inumazione e, pertanto, la Regione autorizza l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i richiedenti dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri.
Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso. Esso costituisce atto di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
L’art. 13, Reg. R. Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, precisa che alla richiesta di autorizzazione alla dispersione deve essere allegato il documento secondo il modello approvato dalla Giunta regionale in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse. Copia del documento è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune ove è avvenuto il decesso; una copia è consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
Il ricorso alla cremazione è considerato rimedio alla insufficienza di aree per la inumazione.
In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione.
In caso di irreperibilità dei familiari, la cremazione è autorizzata dopo trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso.
Nel caso di mancata notifica ai familiari vale come pubblicazione dell’avviso una forma ulteriore di comunicazione atta ad evitare eventuali contenziosi.


3. La L.R. Piemonte 9 dicembre 2003, n. 33.

La L. R. Piemonte 9 dicembre 2003, n. 33, che detta disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri riprende i principi fissati dalla legislazione nazionale.
L'autorizzazione alla cremazione sul territorio della Regione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla L. 130/2001. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1, lett. c), della L. 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge del defunto, da altro familiare o dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto vi sia iscritto. Al fine di ridurre i fumi inquinanti ed i tempi di combustione è anche consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato. E’ rimessa alla volontà del defunto richiedere la conservazione o la dispersione delle ceneri.
Nel caso in cui il defunto abbia manifestato la volontà di far conservare le proprie ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti interessati dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
L'Ufficiale di stato civile può autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate per le quali sia scaduto il termine di concessione e comunque non prima di venti anni dalla tumulazione; in tali casi la cremazione è possibile a condizione che, all'atto dell'esumazione o della estumulazione, si riscontri la completa scheletrizzazione del cadavere e qualora il decesso sia avvenuto in data posteriore all'entrata in vigore del citato
D.P.R. n. 285/1990.
La Giunta regionale deve definire le modalità e i casi in cui è effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione, nonché le modalità di tenuta dei registri cimiteriali, ex art. 2, L. R. Piemonte 9 dicembre 2003, n. 33.
4. La L.R. Valle D'Aosta 23 dicembre 2004, n. 37.

La L. R. Valle D'Aosta 23 dicembre 2004, n. 37, detta disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione conformandosi per lo più ai principi della legislazione nazionale.
L’art. 6, L.R. Valle D'Aosta 23 dicembre 2004, n. 37, individua dettagliatamente i luoghi ove è consentita la dispersione delle ceneri sulla base della volontà del defunto.
Essa è ammessa : a) nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990; b) in area verde a ciò appositamente destinata all'interno dei cimiteri; c) in natura, purché ad una distanza di oltre 200 metri da un qualunque insediamento abitativo; d) nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti; e) in aree private.
In caso di mancata manifestazione di volontà del defunto o dei soggetti incaricati le stesse sono disperse nel cinerario comune.
La dispersione è vietata nei centri abitati.
La dispersione in aree private, purché ad una distanza di oltre 200 metri da un qualunque insediamento abitativo, deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
In caso di affidamento personale, l'Ufficiale dello stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto medesimo.
Se l'affidatario o i suoi eredi intendono, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cinerario comune, ex art. 7, L.R. Valle D'Aosta 23 dicembre 2004, n. 37.
Non è sancita alcuna forma di vigilanza sulle modalità di conservazione delle ceneri.


5. La L.R. Lazio 28 aprile 2006, n. 4.

La L.R. Lazio 28 aprile 2006, n. 4, che approva la legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006, all’art. 163 detta norme relative alla dispersione e all'affidamento delle ceneri in conformità ai principi contenuti nella L. 130/2001.
L'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può costituire, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro.
La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8), D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.
La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita relativamente ai tratti liberi da natanti e da manufatti.
La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione praticante la cremazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.
In caso di affidamento a un familiare, il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, previamente indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.
Le caratteristiche tecniche relative alla modalità per effettuare la cremazione sono definite con apposito regolamento comunale.
Devono essere stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico sanitario nonché le modalità di rinuncia all'affidamento, di consegna dell'urna cineraria al comune in caso di decesso dell'affidatario o di rinvenimento dell'urna stessa da parte di terzi.






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