lunedì 20 ottobre 2014

Gravi difetti. Condominio

Gravi difetti. Distacco intonaco.

Il distaccamento dell'intonaco dalla facciata di un edificio, anche se riguardante una sola parte della stessa, può configurare un grave difetto nella costruzione tale da legittimare l'azione prevista dall'art. 1669 c.c. che consente di agire contro l'appaltatore entro dieci anni dal compimento dell'opera. Corte di Cassazione il 9 dicembre 2013 con la sentenza n. 27433.
Nella causa il condominio contestava all'impresa esecutrice dei lavori di costruzione dell'edificio dei difetti relativi all'intonaco della facciata. Per la giurisprudenza il distacco dell'intonaco è annoverabile tra i gravi difetti che giustificano l'azione ex art. 1669 c.c.
I gravi difetti " oggetto della garanzia di cui all'art. 1669 c.c., ricorrono anche se non si producono fenomeni tali da influire sulla stabilità della costruzione e consistono in qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando le sue parti essenziali, ne compromettono la conservazione, limitandone sensibilmente il godimento o diminuendone in maniera rilevante il valore, nella categoria di questi difetti, va sicuramente compreso quello in esame ove si consideri che il distacco dell'intonaco esterno oggetto della controversia, ha riguardato una parte della superficie esterna dell'edificio che comprometteva l'intero intonaco dello stesso edificio, dato che - come ha chiarito la Corte di merito - era uno strumento di protezione uniforme ed a struttura unica" (Cass. 9 dicembre 2013 n. 27433).
Ai fini della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 del Cc, costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell'opus, ma anche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata, come il crollo o il disfacimento del rivestimento esterno dell'edificio, ovvero il distacco dell'intonaco, che, pur non alterando le strutture portanti dell'edificio, alteri, per la notevole estensione delle superfici interessate, il normale godimento dell'immobile e la sua funzione economica.
Cassazione civile, sez. II, 09/09/2013, n. 20644






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