lunedì 15 settembre 2014

Edilizia .Comunicazione inizio lavori. DL 133/2014

vedi aggiornamento 22.10.2014



L'art.17 del Decreto Legge 12/09/2014 n. 133 precisa che

l'interessato a lavori edilizi prima soggetti a scia ora sono disciplinati  dalla  comunicazione di inizio dei lavori. 
Il dichiarante trasmette all'amministrazione comunale la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i
lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi e' interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende
affidare la realizzazione dei lavori. 
La comunicazione di inizio dei lavori e' valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed e' tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
Con la comunicazione pertanto scattano i termini perché l'agenzia possa procedere ad aggiornare le rendite relative. 

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