mercoledì 16 aprile 2014

Soppressione enti. Estinzione dell’incarico.

Soppressione enti ex legge regionale Campania  n. 16/2008. Estinzione dell’incarico.
La giurisprudenza ha precisato che la l.reg. che, dettando la disciplina di riorganizzazione del servizio sanitario, stabilisca il trasferimento a una neo costituita Azienda Sanitaria Locale delle funzioni già svolte dalle preesistenti A.s.l. di cui dispone la soppressione, determina la risoluzione automatica per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c., del contratto a termine di prestazione d'opera intellettuale avente ad oggetto l'incarico di direttore generale di una delle aziende soppresse.
Non rileva in contrario la norma della medesima l.reg. che preveda il trasferimento al patrimonio della nuova Azienda delle posizioni attive e passive già facenti capo alle preesistenti aziende sanitarie, siccome da riferire esclusivamente alle attività che vengono proseguite dall'A.s.l. e non già ad incarichi connessi con la struttura dell'ente preesistente, dalla cui estinzione è derivato il venire meno dello stesso substrato della prestazione contrattuale. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 03/08/2010, n. 17216.
Il processo di razionalizzazione, tramite accorpamento, portato a compimento dall'ente regionale correttamente non ha comportato una mera trasformazione dei soggetti preesistenti, atteso che le AA.SS.LL. istituite all'esito del processo di accorpamento sono sottentrate integralmente e senza residui alle precedenti che si sono estinte.
D'altronde, pur non indicandosi espressamente nelle citata legge regionale Campania  n. 16/2008, le modalità con le quali doveva essere condotta la riorganizzazione del servizio sanitario regionale in funzione della razionalizzazione delle preesistenti Aziende, già la precisazione che << la Regione definisce gli ambiti territoriali delle Aziende Sanitarie Locali in ragione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e prevedendo comunque un'azienda per provincia >> lascia intendere come inevitabile l'estinzione delle preesistenti Aziende e l'istituzione di nuove.
Il fenomeno avveratosi nel caso di specie, quanto meno dal punto di vista strutturale, non si discosta granché dall'analogo fenomeno che ha portato alla soppressione delle Unità Sanitarie Locali che quali organi della Regione sono state sostituite dalle Aziende Sanitarie Locali, soggetti dotati di personalità giuridica ed enti strumentali della Regione.
In tale situazione la prospettazione di parte ricorrente che, nell'evidente intento di conservare il proprio rapporto di lavoro, parallelamente alla identità del soggetto datore di lavoro, tende a "minimizzare" le conseguenze del processo di razionalizzazione, in quanto la L.R. 16/08 citata non avrebbe "individuato" e "determinato" gli "ambiti territoriali" di ciascuna delle Aziende previste per la Provincia di Napoli; né si sarebbe direttamente provveduto a disciplinare la prefigurata vicenda modificativa, con specifico riguardo al regime degli intercorrenti rapporti giuridici e delle dotazioni di beni e personale, né si è in ogni caso provveduto a "definirne i criteri".
Tuttavia ciò non trova alcun riscontro nella normativa di riferimento e dalla ratio ad essa sottesa per la quale, anche alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, il fenomeno dell'accorpamento in funzione della razionalizzazione presuppone necessariamente l'estinzione dei soggetti pregressi per dar vita a nuovi soggetti giuridici in grado di meglio soddisfare gli obiettivi di efficienza ed efficacia del servizio sanitario in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del territorio e della popolazione servita.
Pertanto  la pretesa azionata dal ricorrente al mantenimento del proprio rapporto di lavoro si presenta giuridicamente e materialmente di impossibile attuazione, non essendo prospettabile una reintegrazione in un Ente disciolto e non più esistente ovvero, in alternativa, una nuova nomina in un Ente neocostituito e neanche coincidente con il precedente .
La tutela offerta dal g.o. in funzione di giudice del lavoro non esaurisce senza residui la tutela di un soggetto legato da un rapporto di servizio con l'Amministrazione
Quest'ultimo, a fronte degli atti di macro-organizzazione adottati dall’ente responsabile dell'organizzazione del servizio sanitario e, allo stato, immediatamente lesivi di interessi legittimi della sfera giuridica del predetto soggetto, può insorgere avverso gli stessi allo scopo di conseguire una sorta di primo livello di tutela prodromica ed anticipata del proprio rapporto di lavoro.


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