mercoledì 16 aprile 2014

Ricorso giurisdizionale. Il rapporto fra ricorso incidentale e ricorso principale nelle controversie in materia di gare pubbliche Cons Stato Ad Pl. 9/2014

Il rapporto fra ricorso incidentale e ricorso principale nelle controversie in materia di
gare pubbliche Cons Stato Ad Pl. 9/2014

Il problema del rapporto fra ricorso principale (proposto dallo sconfitto), e ricorso incidentale (proposto dal vincitore), anche se storicamente affermatosi nelle controversie aventi ad oggetto gare di appalto, si atteggia, nella sostanza, in modo analogo per tutti i
giudizi concernenti procedure selettive, anche per quelli in relazione ai quali è certamente non
applicabile il codice dei contratti pubblici ovvero il diritto dell’Unione europea.
Il principio di parità delle parti e di imparzialità del giudice ex artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., impone di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l’ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell’ordine, giurisdizione, competenza,capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell’azione .
L’ordine di esame delle questioni pregiudiziali di rito non rientra nella disponibilità delle parti e
non subisce eccezioni neppure se venga impugnata, da parte del ricorrente principale, la legge di gara;
L’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta – sulla falsariga del processo civile – a tre condizioni fondamentali che, valutate in astratto con riferimento alla causa petendi della domanda e non secundum eventum litis, devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino al momento della decisione; tali condizioni sono:
I) il c.d. titolo o possibilità giuridica dell’azione – cioè la situazione giuridica soggettiva qualificata in astratto da una norma, ovvero, come altri dice, la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque de populo rispetto all’esercizio del potere amministrativo -;
II) l’interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c. (o interesse al ricorso, nel linguaggio corrente del processo amministrativo);
III) la legitimatio ad causam (o legittimazione attiva/passiva, discendente dall’affermazione di colui che agisce/resiste in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo.
Ne deriva che l’ordine di esame delle questioni risente di tali presupposti e non è subordinato alla veste formale utilizzata per la loro deduzione, ma dipende dal loro oggettivo contenuto; da cui, qualora il ricorso incidentale abbia la finalità di contestare la legittimazione al ricorso principale, il suo esame assume carattere necessariamente pregiudiziale e la sua accertata fondatezza preclude, al giudice, l’esame del merito delle domande proposte dal ricorrente principale.
I vizi dedotti dalle parti possono considerarsi appartenenti ad una delle tre categorie cosi individuate:
a) tempestività della domanda ed integrità dei plichi (trattandosi in
ordine cronologico e logico dei primi parametri di validazione del titolo di ammissione alla gara);
b) requisiti soggettivi generali e speciali di partecipazione dell’impresa (comprensivi dei requisiti economici, finanziari, tecnici, organizzativi e di qualificazione); c) carenza di elementi essenziali dell’offerta previsti a pena di esclusione (comprensiva delle ipotesi di incertezza assoluta del contenuto dell’offerta o della sua provenienza). Solo nel caso in cui i vizi dedotti dal ricorrente principale e dal ricorrente incidentale siano “analoghi” allora sarà possibile procedere all’esame incrociato: “Esemplificando, sono identici – e dunque consentono l’esame incrociato e l’eventuale accoglimento di entrambi i ricorsi (principale ed incidentale), con la consequenziale esclusione dalla gara degli unici due contendenti – solo i vizi che afferiscono alla medesima categoria. Si pensi all’ipotesi in cui tali vizi (ed i correlati motivi di impugnazione), scaturiscano entrambi dalla intempestività della domanda ovvero da quest’ultima e dalla non integrità del plico; all’ipotesi della mancanza della qualificazione per la richiesta categoria di lavori dell’impresa ricorrente principale che si confronti con la mancanza di un requisito di affidabilità morale dell’impresa aggiudicataria ricorrente incidentale.
Viceversa non soddisfano il requisito di simmetria escludente (perché non si pongono in una relazione di corrispondenza biunivoca),  e dunque impediscono l’esame congiunto del ricorso principale ed incidentale, i vizi sussumibili in diverse categorie: ad esempio, la dedotta (nel ricorso incidentale) intempestività della domanda dell’impresa non aggiudicataria, a fronte della dedotta (nel ricorso principale) carenza di un requisito economico dell’impresa aggiudicataria.”.
L’Adunanza Plenaria afferma i seguenti principi:
a) il giudice ha il dovere di decidere la controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76,
co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., secondo l’ordine logico che, di regola, pone la priorità della
definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito e, fra le prime, la priorità
dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni
dell’azione;
b) nel giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, deve essere esaminato
prioritariamente rispetto al ricorso principale il ricorso incidentale escludente che sollevi
un’eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario, in quanto
soggetto che non ha mai partecipato alla gara, o che vi ha partecipato ma è stato correttamente escluso ovvero che avrebbe dovuto essere escluso ma non lo è stato per un errore
dell’amministrazione; tuttavia, l’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per
ragioni di economia processuale, qualora risulti manifestamente infondato, inammissibile,
irricevibile o improcedibile;
c)nel giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, il ricorso incidentale
non và esaminato prima del ricorso principale allorquando non presenti carattere
escludente; tale evenienza si verifica se il ricorso incidentale censuri valutazioni ed operazioni di
gara svolte dall’amministrazione nel presupposto della regolare partecipazione alla procedura del
ricorrente principale;
d) nel giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, sussiste la legittimazione del
ricorrente in via principale – estromesso per atto dell’Amministrazione ovvero nel corso del giudizio, a seguito dell’accoglimento del ricorso incidentale – ad impugnare l’aggiudicazione disposta a favore del solo concorrente rimasto in gara, esclusivamente quando le due offerte siano affette da vizio afferente la medesima fase procedimentale

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