giovedì 13 febbraio 2014

responsabilità del condominio

responsabilità del condominio

Non sussiste una responsabilità solidale del condominio e del suo amministratore per i difetti ed i danni causati ad un condomino dall'appaltatore nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione. Ogni condomino, in forza della regola della c.d. rappresentanza reciproca, può agire direttamente contro l'impresa appaltatrice, previa denuncia dei vizi e nel termine di prescrizione biennale, essendo allo scopo ininfluente la denuncia dei difetti presentata all'amministratore e per il suo tramite al condominio.
Tribunale Cagliari, 27/10/2004

Qualora in occasione di lavori condominiali uno dei condomini subisca un furto probabilmente agevolato dall’impalcatura in costruzione, la colpa non può essere imputata al committente, nel caso di specie il condominio, per fatti compiuti dall’appaltatore in quanto quest’ultimo sceglie liberamente le modalità operative da adottare per l’esecuzione dell’opus o del servizio. Pertanto il committente non risponde dei danni causati a terzi dall’appaltatore, a meno che il danno non sia derivato direttamente dall’esecuzione delle rigide istruzioni impartite dal committente all’appaltatore.

Tribunale Roma, sez. XIII, 18/01/2006

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