martedì 3 dicembre 2013

Proprietà. Canne fumarie Azioni a tutela.


Proprietà. Canne fumarie Azioni a tutela.
La presenza di gas nocivi provenienti dal camino del vicino ne legittimano la chiusura: non è necessario dimostrare il superamento della soglia di normale tollerabilità quando sia indiscussa la nocività delle esalazioni. 
Nella fattispecie il proprietario del fondo danneggiato chiede la cessazione delle turbative derivanti da immissioni provenienti da due canne fumarie, di proprietà del vicino, collegate a delle stufe alimentate a legna.
Il giudice  accerta che la combustione, seppur di origine naturale, crea una pestilenziale miscela di gas tossici che, sprigionati dai comignoli, essa invade l'abitazione dello sfortunato vicino, ponendone a grave rischio l'incolumità.
La Seconda sezione Civile della Corte di Cassazione conferma tale verdetto.
Decisivo il parere del CTU. Il consulente tecnico di ufficio accerta la presenza di un forte odore proveniente dai comignoli finiti sotto la lente della Giustizia nonché la presenza, nell'appartamento danneggiato, di monossido di carbonio.
La presenza di gas nocivi costituisce senza ombra di dubbio una violazione del diritto alla salute. I comignoli, di conseguenza, devono essere eliminati a prescindere dalla loro regolare realizzazione e dall'eventuale rispetto delle norme in materia di distanze.
La Corte (Sez. U, Sentenza n. 10186 del 15/10/1998, Rv. 519722), ha precisato gli stretti rapporti intercorrenti tra azione a tutela della proprietà in conseguenza di immissioni e azione a tutela delle lesioni al diritto alla salute in conseguenza di immissioni oltre il consentito ex artt. 2043 e 2058 c.c.
Al riguardo, ha affermato che "le propagazioni nel fondo del vicino che oltrepassino il limite della normale tollerabilità costituiscono un fatto illecito perseguibile, in via cumulativa, con l'anione diretta a farle cessare (avente carattere reale e natura negatoria) e con quella intesa ad ottenere il risarcimento del pregiudizio che ne sia derivato (di natura personale), a prescindere dalla circostanza che il pregiudizio medesimo abbia assunto i connotati della temporaneità e non della definitività" (Cass. n. 7420 del 2000 - Rv. 537210).

Nella motivazione le Sezioni Unite, affrontando il tema del concorso delle azioni e della tutela apprestabile, hanno concluso come segue: "A conclusione del dibattito, può ritenersi consolidata in giurisprudenza la distinzione tra l'azione ex art. 844 c.c., e quella di responsabilità aquiliana per la lesione del diritto alla salute e, allo stesso tempo - ciò che maggiormente rileva in questa sede - l'ammissibilità del concorso delle due azioni. L'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per conseguire l'eliminazione delle cause di immissioni rientra tra le azioni negatorie, di natura reale a tutela della proprietà. Essa è volta a far accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare (Cass., Sez. II, 23 marzo 1996, n. 2598; Cass., Sez. 2^, 4 agosto 1995, n. 8602). Nondimeno l'azione inibitoria ex art. 844 c.c., può essere esperita dal soggetto leso per conseguire la cessazione delle esalazioni nocive alla salute, salvo il cumulo con l'azione per la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c., nonchè la domanda di risarcimento del danno informa specifica ex art. 2058 c.c. (Cass., Sez. Un. 9 aprile 1973, n. 999).

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