lunedì 2 dicembre 2013

Proprietà caldaia. Responsabilità manutentore.

Proprietà caldaia. Responsabilità manutentore.
Costituisce un preciso dovere del manutentore avvertire il cliente sul pericolo relativo all'utilizzazione di una caldaia con un pressostato di dubbia funzionalità e rifiutarsi di lasciarlo utilizzare senza una previa verifica della sicurezza della funzionalità del pressostato stesso
E’ stata confermata, nella specie, la responsabilità di un manutentore per i danni derivati ad una famiglia in seguito ad una intossicazione da monossido di carbonio dovuta ad un irregolare funzionamento della caldaia a gas. La Corte ha sottolineato che a nulla vale la giustificazione addotta dall'imputato, secondo cui lo stesso non avrebbe imposto lo spegnimento della caldaia per l'insistenza del cliente, non potendo tale scelta esimere il tecnico dall'assunzione delle conseguenti responsabilità. Cassazione penale, sez. IV, 13/11/2012, n. 48229
L'imputato non ha in alcun modo contestato l'affermazione, a lui riferita e contenuta nella sentenza d'appello, secondo cui lo stesso si era accorto, all'atto del suo intervento sulla caldaia de qua, della mancanza di originalità del pressostato.
L'acquisizione di tale dato di conoscenza dell'imputato, al momento del suo intervento sulla caldaia, comporta la conseguente ammissione di un fatto che certamente incide (o dovrebbe necessariamente incidere) sulla formazione di un concreto e ragionevole dubbio in relazione all'effettiva funzionalità del pressostato da cui dipendeva il controllo del rapporto tra la pressione della camera di combustione e quella del condotto di evacuazione.
Sulla base della doverosa consapevolizzazione di tale dubbio, l'imputato avrebbe dovuto impedire, a titolo precauzionale, ogni uso della caldaia alle persone poi rimaste offese, non potendo certamente assumersi personalmente il rischio di un malfunzionamento della stessa, con la conseguente creazione di un prevedibile pericolo per la salute dei familiari risiedenti nell'abitazione.
Lo stesso imputato, del resto, ammette di aver percepito il rischio insito nell'uso della caldaia, avendo affermato di essersi raccomandato di usare la caldaia il meno possibile: ciò che segnala la concreta acquisita consapevolezza da parte dello stesso che la caldaia (verosimilmente priva di un pressostato originale) avrebbe potuto cessare di funzionare correttamente.
Costituiva, dunque, un preciso dovere dell'imputato avvertire il cliente sul pericolo relativo all'utilizzazione di una caldaia con un pressostato di dubbia funzionalità (rectius, con un pressostato la cui funzionalità avrebbe dovuto prudentemente ritenersi dubbia), e rifiutarsi di lasciarlo utilizzare senza una previa verifica della sicurezza della funzionalità del pressostato.
A nulla vale la giustificazione addotta dall'imputato, secondo cui lo stesso non avrebbe imposto lo spegnimento della caldaia per l'insistenza dello stesso cliente, non potendo tale scelta esimere il tecnico dall'assunzione delle conseguenti responsabilità.

Il solo fatto di aver lasciato libero il cliente di utilizzare una caldaia potenzialmente dannosa, sì come dotata di un pressostato d'incerte origini, costituisce una grave imprudenza, fonte di responsabilità.

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