martedì 3 dicembre 2013

Mobbing. Pubblico impiego.

Mobbing. Pubblico impiego.
Per "mobbing", in assenza di una definizione normativa, si intende normalmente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica. Consiglio di Stato, sez. IV, 06/08/2013, n. 4135.
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi, dati da: la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; l'evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore; la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. Si tratta in fondo di uno schema ricalcato da quello generale di cui all'art. 2043 c.c. e riversato nella situazione particolare in scrutinio.
Come afferma la giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 12 marzo 2012 n. 1388), la condotta di mobbing del datore di lavoro va esposta nei suoi elementi essenziali dal lavoratore, che non può limitarsi davanti al giudice a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi), ma deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo, anche con i suoi poteri ufficiosi, possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione, in quanto, la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi adottati in danno di un lavoratore non consente di per sé di affermare l'esistenza di un'ipotesi di mobbing, laddove il lavoratore stesso non alleghi ulteriori e concreti elementi idonei a dimostrare l'esistenza effettiva di un univoco disegno vessatorio o escludente in suo proprio danno.

La situazione delineata ora nei suoi elementi caratterizzanti si evidenzia ora nella questione in esame, dove l'appellante, rimarcata la circostanza della sottoposizione a tre diversi trasferimenti, peraltro all'interno della stessa base aerea e quindi senza movimentazione di sede, ne ha sostenuto (senza allegarne le ragioni né tanto meno provarle) la loro illegittimità e, soprattutto, non ha evidenziato alcun elemento (quindi anche qui manca l'allegazione, prima ancora della prova) a sostegno del sopra citato complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione.

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