venerdì 13 dicembre 2013

Impianto di cogenerazione . Autorizzazione .

Impianto di cogenerazione . Autorizzazione .

L'art. 1 comma 423, l. 23 dicembre 2005 n. 266 non subordina l'esercizio di un impianto di cogenerazione alla condizione che sussista un'effettiva correlazione tra la produzione di energia e la conduzione del fondo agricolo, ma si limita a stabilire che quando tale correlazione sussista, nel senso che i prodotti utilizzati per la produzione di energia provengano effettivamente dall'attività agricola, l'attività di produzione di energia si considera connessa a quella agricola e, quindi, produttiva di reddito agrario e non di reddito d'impresa; pertanto, la suddetta norma non intende sottoporre a condizioni restrittive la produzione di energia elettrica da parte degli imprenditori agricoli, ma bensì incentivarla con la previsione di un regime fiscale (quello relativo ai redditi agrari) più favorevole per l'imprenditore. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 10/05/2013, n. 606.
Nella fattispecie i ricorrenti sostengono che l'esercizio di un impianto di cogenerazione costituirebbe un'attività del tutto sproporzionata ed incongrua rispetto all'attività agricola esercitata in via principale dell'impresa proponente; assumono che ciò costituirebbe violazione del criterio di proporzionalità di cui all'art. 4 del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28 nonché dell'art. 1 comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i.; queste norme, sostengono i ricorrenti, consentirebbero la produzione e la cessione a terzi di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche solo a condizione che sussista un'effettiva correlazione tra la produzione di energia e la conduzione del fondo agricolo, mentre nel caso di specie l'impresa proponente intende realizzare l'impianto solo per rivendere l'energia a terzi;
La censura è infondata perché l'art. 4 del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28 non istituisce un rapporto di proporzionalità necessaria tra l'impianto di cogenerazione e l'attività principale esercitata dal proponente, ma tra la tipologia dell'impianto e la tipologia di procedimento autorizzatorio, nel senso di favorire nei limiti del possibile l'adozione di procedure semplificate.
 A sua volta l'art. 1 comma 423 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e s.m.i. non subordina l'esercizio di un impianto di cogenerazione alla condizione che sussista un'effettiva correlazione tra la produzione di energia e la conduzione del fondo agricolo, ma si limita a stabilire che quando tale correlazione sussista, nel senso che i prodotti utilizzati per la produzione di energia provengano effettivamente dall'attività agricola, l'attività di produzione di energia si considera connessa a quella agricola, e quindi produttiva di reddito agrario e non di reddito impresa.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la norma non intende sottoporre a condizioni restrittive la produzione di energia elettrica da parte degli imprenditori agricoli, ma bensì incentivarla con la previsione di un regime fiscale (quello relativo ai redditi agrari) più favorevole per l'imprenditore.
E’  stata ritenuta la sussistenza (e la prevalenza) dell'interesse pubblico al rilascio dell'autorizzazione in relazione alle esigenze di rilievo comunitario di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.


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