martedì 31 dicembre 2013

Comunità Europea. Concorso annullamento

Comunità Europea. Concorso annullamento
Va disposto l'annullamento del bando di concorso della Commissione Ue per elenchi di riserva per l'assunzione di amministratori nei settori Amministrazione pubblica europea, Diritto, Economia, Audit e Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per violazione del regime linguistico.
Tribunale I grado UE, sez. III, 16/10/2013, n. 248.
la Repubblica italiana ha denunciato la violazione dell'articolo 18 TFUE e dell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, nonché dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, consistente nel fatto che ai candidati al concorso de quo è chiesto di svolgere i test di accesso, predisposti allo scopo di valutare le loro capacità astratte di ragionamento e la loro intelligenza, in una lingua diversa da quella nativa. Lo sforzo addizionale richiesto da tale circostanza, così come le differenze nella capacità di espressione dei candidati in una delle tre lingue che deve essere scelta come seconda lingua, influenzerebbero i risultati dei test di accesso. In altri termini, sussisterebbe il rischio che un candidato appaia più intelligente soltanto perché ha una maggiore capacità di comprensione della seconda lingua, circostanza che invece sarebbe di per sé irrilevante rispetto alle competenze e alle attitudini che il test di accesso ha lo scopo di valutare.
La Repubblica italiana ha dedotto la violazione dell'articolo 18 TFUE, dell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, degli articoli l e 6 del regolamento n. 1, degli articoli 27 e 28 dello Statuto, nonché dell'allegato III del medesimo Statuto, in quanto il bando di concorso esige dai candidati la conoscenza di una seconda lingua compresa unicamente fra l'inglese, il francese e il tedesco, quando invece tutte le lingue indicate all'articolo l del regolamento n. 1 sarebbero sia lingue ufficiali che lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione, e nessun'altra disposizione giustificherebbe una siffatta limitazione delle conoscenze linguistiche richieste ai candidati al concorso in oggetto.
La Repubblica italiana ha denunciato la violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'articolo 296 TFUE in quanto la scelta, effettuata nel bando di concorso, delle sole lingue inglese, francese o tedesca come lingue che i candidati devono obbligatoriamente indicare a titolo di seconda lingua è del tutto priva di motivazione.


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