giovedì 28 novembre 2013

Urbanistica. Permesso di costruire. Silenzio assenso.

Urbanistica. Permesso di costruire. Silenzio assenso.

Deve applicarsi il nuovo istituto del silenzio assenso sulla istanza di permesso di costruire che, pur presentata prima dell'entrata in vigore del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 - recante modifica dell'art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - sia stata seguita, successivamente al medesimo d.l., dalla presentazione di una diffida alla conclusione del procedimento; invero, sebbene la P.A. conservi il potere di provvedere pur dopo lo spirare del termine di conclusione del procedimento, le modifiche normative intervenute prima della formale adozione del provvedimento debbono essere osservate in adesione al principio tempus regit actum . T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 06/05/2013, n. 390.
Nella fattispecie il ricorrente quest'ultimo - dopo avere rimesso al Comune tutta la documentazione necessaria - attesa la perdurante inerzia serbata dall'Amministrazione comunale, con atto notificato in data 1° marzo 2012 diffidava il responsabile del Settore Edilizia e Tutela Ambientale del Comune di S. Felice Circeo a formulare (ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 della l. n. 241/1990 e 20, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001) una proposta di provvedimento, nonché il Sindaco a vigilare sul primo ai fini dell'osservanza dei modi e termini di legge;
Quindi, con il ricorso in epigrafe il sig. Ca. ha chiesto, previo accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. sulla sua istanza di permesso di costruire:
a) la condanna dell'Amministrazione comunale a provvedere su detta istanza;
b) la declaratoria di fondatezza dell'istanza stessa;
c) la condanna del Comune al risarcimento dei danni;
Ritenuta la sussistenza degli estremi per pronunciare sentenza cd. semplificata, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., in virtù della manifesta inammissibilità del ricorso, nella parte in cui ha ad oggetto il silenzio serbato dal Comune.
Ritenuto, infatti, che l'inammissibilità del ricorso si desuma dalle seguenti argomentazioni :- l'art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 70/2011(in vigore al tempo della presentazione della domanda di permesso di costruire da parte del ricorrente), assegnava al responsabile del procedimento un termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire per formulare una proposta di provvedimento, su cui il dirigente o il responsabile dell'Ufficio avrebbe dovuto provvedere nei successivi quindici giorni, adottando il provvedimento finale;
- secondo il costante insegnamento di questa Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 3 febbraio 2011, n. 89; id., 14 febbraio 2012, n. 117), il silenzio che, ai sensi del comma 9 dell'art. 20 cit. (nel testo, si ripete, anteriore al d.l. n. 70/2011), si formava per effetto dell'inutile decorso del termine di conclusione del procedimento sull'istanza di rilascio del permesso di costruire, integrava il silenzio inadempimento, ossia un silenzio espressivo della mera inerzia della P.A. quanto al suo obbligo di concludere, nei termini di legge, il procedimento con un provvedimento espresso.
Ne discendeva la possibilità di esperire avverso siffatto silenzio il rito speciale, già disciplinato dall'art. 21-bis della l. n. 1034/1971, ed ora dagli artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).
Peraltro, il suddetto art. 31, al comma 2 (e, prima di esso, l'art. 2, comma 5, della l. n. 241/1990) dispone che l'azione avverso il silenzio può essere proposta finché perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, fatta salva la riproponibilità - sempreché ne ricorrano i presupposti - dell'istanza di avvio del procedimento;
- andando ad applicare la suesposta disciplina alla fattispecie in esame, in cui l'istanza del ricorrente risulta presentata al Comune il 2 agosto 2005, è evidente che la proposizione del ricorso, notificato il 15 gennaio 2013, è avvenuta di gran lunga oltre la scadenza del suesposto termine di cui agli artt. 2, comma 5, della l. n. 241/1990 ed ora 31, comma 2, c.p.a., non risultando, dalla ricostruzione dei fatti, né richieste di integrazione documentale ex art. 20, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001 (idonee ad interrompere, per una sola volta, il procedimento), né atti di sospensione del procedimento stesso ex art. 20, comma 4, cit.;
- nondimeno, le due diffide a provvedere del ricorrente, notificate l'una il 1° marzo 2012 e l'altra il 10 dicembre 2012, risultano ambedue presentate in epoca successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 70/2011 (pubblicato nella G.U. n. 110 del 13 maggio 2011), con il corollario che il nuovo decorso del procedimento è avvenuto sotto la vigenza del testo dell'art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 introdotto dall'art. 5, comma 2, lett. a), num. 2, del d.l. n. 70/2011 (diventato num. 3 per effetto della legge di conversione, l. n. 106/2011);
- orbene, l'art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, nel nuovo testo, non contempla più la formazione, sulla domanda di permesso di costruire, del cd. silenzio inadempimento, legittimante l'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a..
Il nuovo art. 20, infatti, contempla esclusivamente le fattispecie del silenzio assenso (v. comma 8), nonché, per i casi di intervento su aree sottoposte a vincolo, del silenzio assenso ovvero, nell'ipotesi di parere negativo dell'autorità tutoria, del silenzio diniego (v. commi 9 e 10): donde la conclusione dell'inammissibilità del gravame;
- a quanto appena riferito è necessario aggiungere, per completezza, che la rilevanza della disciplina sopravvenuta ai fini della fattispecie in esame discende dai noti insegnamenti della giurisprudenza e della dottrina, secondo le quali, ove sopraggiungano modifiche normative in un momento in cui la fase costitutiva del procedimento non si è ancora conclusa, di siffatte modifiche la P.A. dovrà tenere conto, in base al principio tempus regit actum.
Con riferimento proprio ad una fattispecie di silenzio inadempimento, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che, sebbene in questo caso la P.A. conservi il potere di provvedere pur dopo lo spirare del termine di conclusione del procedimento, le modifiche normative intervenute prima della formale adozione debbono essere osservate dalla P.A. stessa, in adesione al principio tempus regit actum (cfr. C.d.S., Sez. V, 6 giugno 1990, n. 480): ne deriva, per tal verso, la conferma dell'inammissibilità del gravame;
Le conclusioni raggiunte sull'inammissibilità in parte qua del ricorso non comportano alcun vulnus di tutela per il ricorrente, il quale potrà, qualora ne ricorrano i presupposti, proporre l'azione di accertamento dell'avvenuta formazione, nella fattispecie in parola, del silenzio assenso (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 ottobre 2011, n. 1265);


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