giovedì 28 novembre 2013

Processo amministrativo. Azione di accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso
L'azione diretta ad accertare la formazione del silenzio-assenso può essere ammessa per garantire effettività della tutela, ai sensi dell'art. 1 del cpa, (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 ottobre 2011, n. 1265);
Appare, invero, soluzione richiedente manovre di evidente artificiosità quella secondo cui l'interessato, non potendo chiedere l'accertamento della sua posizione, dovrebbe, invece, attivarsi per provocare provvedimenti che disconoscano la formazione dell'assenso tacito, da poter impugnare in un ordinario giudizio di annullamento (conf.: Cons. Stato, Sez. VI: 15.4.2010 n. 2139 e 9.2.2009 n. 717, in merito all'azione di accertamento dell'inesistenza dei presupposti della d.i.a.). Ciò, in coerenza con i principi rivenienti dall'art. 24 Cost., il quale esprime l'esigenza di assicurare in modo specifico l'attuazione della pretesa sostanziale, cosicché, anche con riferimento agli interessi legittimi, non può essere esclusa l'ammissibilità dell'azione di accertamento autonomo, almeno in tutti i casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare, una simile azione risulti necessaria ai fini della soddisfazione concreta della pretesa sostanziale dedotta in giudizio: il che è esattamente quello che emerge nell'odierna fattispecie.
Resta naturalmente il fatto che, anche nell'ambito di un'autonoma azione di accertamento, la posizione sostanziale di cui si chiede tutela non muta, rimanendo, comunque, conformata dai provvedimenti emanati e non potendo essere utilizzata per contrastare il contenuto di un provvedimento rimasto inoppugnato, con conseguente elusione dei termini di decadenza per l'azione impugnatoria (Cons. Stato, Sez. VI, 9.2. 2009 n. 717, ancora in tema di D.I.A ; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 27 ottobre 2010, n. 3836).


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