sabato 16 novembre 2013

Permesso di costruire Demanio


Gent.mo
Avvocato
mentre cercavo risposta nella rete, ai miei quesiti, ho avuto modo di conoscere il Suo Blog in materia di diritto amministrativo, che ho trovato essere particolarmente
" ricco " in materia di demanio.
Ed è per questo che mi rivolgo a Lei nella speranza di avere una risposta esaustiva al mio pur semplice quesito, che brevemente Le sottopongo:
All' interno di un Tiro a Segno Nazionale , che sorge su area del Demanio Militare, aperto al pubblico, in cui si esegue tutta l'attività istituzionale prevista dalla Legge, oltre che alla attività UITS, nel caso di edificazione, ricadente nell' attività edilizia prevista nel D.P.R. 380 6 giugno 2001, ( a titolo di esempio, nuovi stand di tiro, ampliamento degli esistenti, o più semplicemente formazione di tettoie per il riparo dagli agenti atmosferici ecc ). è necessario ottenere l' autorizzazione da parte del Comune? in altre parole si deve procedere tramite richiesta di P di C o SCIA o Attività Libera, a seconda del caso, o essendo opere realizzate all'interno di area militare si è esonerati dal dover richiedere tale autorizzazione anche se gli interventi previsti non riconducibili ad opere inerenti la Difesa Nazionale?
Inoltre, nel caso sia necessaria una qualsiasi forma di autorizzazione Comunale, è possibile sapere se ciò è previsto da una norma ( ammesso che esista ) che stabilisce da che data c'è obbligo dell'acquisizione del parere dell' amministrazione Comunale? In altre parole, quanto è stato edificato prima di questa ipotetica norma, per cui in assenza di autorizzazione Comunale, è a tutti gli effetti mantenibile?

Sperando di essere stato sufficientemente chiaro nell' esporre il mio quesito, confidando in una Sua risposta in merito, colgo l' occasione per ringraziarLa anticipatamente e per augurarLe un buon Fine settimana.
Cordialmente

Vasco Rossi Architetto

Risposta
Il permesso di costruire per opere pubbliche.

Per l’art. 29 della l. 17.8.1942, n. 1150, non era necessaria la concessione edilizia per le opere da eseguirsi da parte dell'amministrazione statale quando sussista conformità del progetto edilizio con gli strumenti urbanistici vigenti N. Centofanti Diritto urbanistico Cedam 2012, 541
Successivamente a seguito dell’attuazione dell’ordinamento regionale le opere da eseguirsi su terreni demaniali ad opera della pubblica amministrazione non sono soggette al controllo del comune, che è solamente sentito dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con la regione interessata; per le opere destinate alla difesa la competenza esclusiva appartiene allo Stato, ai sensi dell’art. 81 del d.p.r. 616/1977.
Le amministrazioni interessate devono comunicare i progetti al Ministero che accerta la corrispondenza delle opere alle disposizioni di piano.
In caso di difformità delle opere dagli strumenti urbanistici ed in mancanza di intesa si procede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente per materia, ex art. 81, 4° co., d.p.r. 616/1977, salva la competenza delle regioni a statuto speciale.
L'art. 2 della l. 537/1993 ha previsto l'emanazione del regolamento di localizzazione delle opere pubbliche approvato con d.p.r. 383/1994 che prevede, in caso di difformità delle opere dagli strumenti urbanistici, la convocazione di una conferenza di servizi cui partecipano la regione, i comuni interessati, le amministrazioni dello Stato interessate nonché gli enti tenuti ad adottare atti di intesa.
Per la localizzazione di un'opera pubblica, ai sensi del d.p.r. 18.4.1994, n. 383, nel caso di accertamento negativo della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, deve essere convocata una conferenza di servizi, cui partecipano la regione, il comune o i comuni interessati le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali o regionali.
In mancanza di approvazione all'unanimità si ricorre al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri come previsto dall'art. 81, 4 co., del d.p.r. 616/1977, secondo la procedura sopra esaminata.
L'intesa è un provvedimento amministrativo soggetto alle normali impugnative.
Il t.u. ed. art. 7, ha confermato la non necessità del permesso di costruire per tutte le opere soggette al d.p.r. 383/1994.
La dottrina sottolinea come la norma non si ponga espressamente il problema delle opere di interesse statale, ma non realizzate direttamente dallo Stato.
La giurisprudenza peraltro non fa distinzione fra gli operatori se sono destinatari di finanziamenti pubblici.

Le procedure di localizzazione di interesse di amministrazioni diverse dagli enti locali sono indicate dall'art. 55 del d.lg. 112/1998 che prevede una programmazione triennale da parte dell’amministrazione procedente attuata con programmi da presentare annualmente all’amministrazione locale interessata.
In caso di variazione degli strumenti urbanistici l’opera deve essere accompagnata da uno studio sugli effetti urbanistico territoriali e ambientali dell’opera.
Il terzo, che ne abbia interesse, può censurare l'intesa per esempio per incompatibilità con un vincolo ambientale o paesaggistico Qualora siano dei privati a realizzare interventi in zone demaniali, essi devono munirsi di regolare permesso di costruire, ex art. 8, t. u. ed.
Il permesso di costruire può essere rilasciato solo su presentazione di apposito titolo, che giustifichi il godimento sul bene, ai sensi dell'art. 11, 1° co., t. u. ed.


L’attività edilizia dei privati su aree demaniali.

I beni demaniali sono quelli che, appartenendo allo Stato o ad altro ente pubblico territoriale, quale comune, provincia e regione, sono assoggettati al particolare regime di cui all’art. 822 del c.c. per essere indicato dalla legge come bene demaniale (Centofanti Beni Demaniali Giuffré 2007, 10).
La dottrina ritiene che la pianificazione urbanistica, nonostante ricomprenda l’intero territorio comunale, subisca le restrizioni dovute dalla specifica disciplina delle aree demaniali
Qualora siano dei privati a realizzare interventi in zone demaniali, essi devono munirsi di regolare permesso di costruire, ex art. 8, t. u. ed.

L’appartenenza al demanio determina particolari effetti in relazione alla disciplina che lo caratterizza.

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