venerdì 22 novembre 2013

Municipalizzate. Tariffa per il servizio idrico.

Municipalizzate. Tariffa per il servizio idrico.

La tariffa per il servizio idrico integrato si configura in tutte le sue componenti, ivi comprese quelle riferite alla fognatura e alla depurazione, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. L'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione.
Pertanto, le somme dovute dall'utente per i servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono componenti della tariffa che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato e soggiacciono ai medesimi principi sopra enunciati .
Nell'ambito dell'azione amministrativa, vige la regola generale dell'irretroattività, espressione del principio di legalità e dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, la quale impedisce all'Amministrazione di incidere unilateralmente e con effetto ex ante sulle situazioni soggettive del privato e, a maggior ragione, opera in presenza di provvedimenti con valenza regolamentare, quali sono gli atti di determinazione delle tariffe dovute per i servizi locali. In principio di irretroattività discende, infatti, in linea generale dall'art. 11 delle preleggi, ed è derogabile unicamente per effetto di una disposizione di legge pariordinata, ma non anche in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata, con la conseguenza che solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva. Più in dettaglio, il divieto di irretroattività delle tariffe dei servizi pubblici locali è espressamente sancito dall'art. 54 comma 1 bis , d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, introdotto dall'art. 54, l. 23 dicembre 2000 n. 388 . T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 08/05/2013, n. 2364.


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