venerdì 22 novembre 2013

Municipalizzata Acceso agli atti.

Municipalizzata Acceso agli atti.

Il Consigliere comunale, eletto dalla collettività locale, svolge la sua funzione a tutela della collettività stessa e, strumentalmente, al fine di poter adempiere al proprio ufficio, deve essere messo a conoscenza di ogni attività che riguarda la pubblica amministrazione, titolare primaria del soddisfacimento degli interessi pubblici della collettività di riferimento.
Così stando le cose, è fuori discussione che tutto ciò che concerne l'attività della pubblica amministrazione in cui è incardinato il Consigliere comunale non può non essere messa a sua disposizione, potendo solo in casi eccezionali essere rinviato l'accesso ma mai negato in via definitiva.
Una società mista, con partecipazione maggioritaria dell’ente locale, costituita ai sensi dell’art. 113 del testo unico degli enti locali n. 267 del 2000, è una società di diritto privato.
Essa è anche una società che svolge uno o più servizi pubblici locali: essa gestisce servizi pubblici locali.
Le modalità con cui vengono svolti tali servizi pubblici locali non può non ricadere nell’ambito dei poteri di cognizione del consigliere comunale.
La richiesta di accesso agli atti va più correttamente diretta all’Amministrazione comunale, che poi dovrà provvedere alle conseguenti operazioni per far pervenire al consigliere interessato la documentazione richiesta.
La modalità operativa che non può certamente portare al diniego di accesso.

La pretesa genericità della domanda, non è di per se stessa motivo di diniego definitivo, ma solo di precisazione della genericità, con invito alla precisazione dei documenti di cui si chiede l'accesso. Consiglio di Stato, sez. V, 23/09/2010, n. 7083

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