mercoledì 13 novembre 2013

Comune . Azione popolare.

Comune . Azione popolare.
Domanda
Nel mio comune se si dei doppi vetri  in alluminio in centro storico arrivano le diffide del comune.
Nello stesso comune le industrie inquinanti hanno massacrato l’aria con emissioni nocive ed il sottosuolo coi loro sversamenti  senza che nessuno intervenisse, anzi  dopo che è intervenuto con i tempi biblici della giustizia il giudice penale il comune non si è neppure costituito parte civile.
Il cittadino che tutela ha ?
 Risposta
Il cittadino può esercitare l’azione popolare
In tema di risarcimento del danno, è ammissibile la costituzione di parte civile di un singolo cittadino regolarmente iscritto nelle liste elettorali del Comune in luogo dell'Ente territoriale, trattandosi di azione popolare prevista dall'art. 9 del d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 in materia di enti locali, anche nel caso in cui l'Ente territoriale abbia deciso di non costituirsi.
Nell'ambito di un procedimento per disastro colposo (previsto e punito dall'art. 449 c.p. in relazione agli artt. 434 c.p. e 439 c.p.) dovuto allo sversamento accidentale di un importante quantitativo di idrocarburi in un'area abitata il Giudice per l'udienza preliminare ha esaminato le richieste di costituzione di parte civile, accogliendole tutte.
Il Giudice ha ammesso la domanda presentata da alcuni soci di un circolo di canottieri attiguo al luogo dell'incidente sul presupposto che il delitto contestato è plurioffensivo e che deve contemplare come danneggiati anche i singoli soggetti i quali, peraltro, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai divenuto minoritario, possono aver patito un danno da ansia e disagio.
Ha poi ammesso le domande di un associazione del dopolavoro ferroviario posta nelle adiacenze della raffineria dalla quale è scaturito lo sversamento poiché nelle sue piscine sono state trovate tracce di idrocarburi e della locale Legambiente onlus, la quale avrebbe legittimamente lamentato sia un danno patrimoniale dovuto alla vanificazione degli sforzi economici e organizzativi profusi dall'associazione per la salvaguardia del bene-ambiente tutelato sia un danno non patrimoniale collegato alla delusione dei soci e alla lesione all'immagine dell'ente associativo dovuti alla frustrazione degli obiettivi suoi propri. Tribunale Cremona, 19/06/2012.
L'azione ex art. 9 d.lg. n. 267/2000 ha natura sostitutiva o suppletiva, e non già di tipo correttivo (in cui l'attore contrasta con l'ente stesso al fine di rimuovere gli errori e le illegittimità da questo commessi), di modo che il suo presupposto necessario va rinvenuto soltanto nell'omissione, da parte dell'ente, dell'esercizio delle proprie azioni e ricorsi. Consiglio di Stato, sez. IV, 09/07/2011, n. 4130.



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