giovedì 7 novembre 2013

Codice ambiente. Parte IV Titolo IV Tariffa gestione rifiuti.

1           Codice ambiente. Parte IV Titolo IV Tariffa gestione rifiuti.


2           Ambiente. Tariffa gestione rifiuti .


Dal combinato disposto degli art. 238 commi 1 e 11 e 264, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 si ricava che, fino alla emanazione del regolamento disciplinante la cd. "Tia (tariffa d'igiene ambientale) 2" e al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa, continuano ad applicarsi, anche contemporaneamente, i sistemi di prelievo della Tarsu ("tassa per lo smaltimento dei r.s.u.") e della Tia 1 anche successivamente alla data del 31 dicembre 2009 prevista per la loro soppressione; invero, le delibere comunali istitutive e disciplinanti la Tia o la Tarsu rientrano nell'espressione di "discipline regolamentari vigenti" la cui persistente applicazione è fatta salva dall'art. 238 comma 11, d.lg. n. 152, cit. al fine di escludere ogni possibile soluzione di continuità fino agli adempimenti richiesti da quello relativo alla Tia. T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 11/04/2013, n. 312.
Dalla ricostruzione della normativa pertinente, emerge che il regime di prelievo adottato da ciascun comune, quindi anche quello relativo alla TA.R.S.U., è rimasto invariato fino a tutto il 2009. Detto altrimenti il termine per la soppressione della "tassa per lo smaltimento dei r.s.u." e la sua sostituzione con la "tariffa d'igiene ambientale" è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009, momento al quale deve anche riferirsi la possibile e contemporanea applicazione del duplice sistema, stante l'accordata - ai comuni - facoltà di deliberare l'istituzione della "tariffa d'igiene ambientale".
In siffatta situazione nella quale il legislatore si è premurato per escludere ogni possibile soluzione di continuità, si inserisce il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che all'articolo 238, comma 1, ultimo periodo, ha previsto che "La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11." per il quale, "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti."
L'articolo 264, comma 1, poi nel contemplare, alla lettera i), l'abrogazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recita: "Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;".
La possibile esistenza, al 31 dicembre 2009, di un duplice sistema non può che rilevare in connessione alla norma per la quale (articolo 238, comma 11, del D. Lgs. 152/2006) fino agli adempimenti richiesti da quello relativo alla "tariffa integrata ambientale", continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti, espressione questa che include anche quelle riconducibili alle delibere comunali istitutive e disciplinanti la "tassa per lo smaltimento dei r.s.u." o la "tariffa d'igiene ambientale".
L'abrogazione della normativa primaria sulla TA.R.S.U. e sulla T.I.A. 1, proprio in ragione delle esigenze espressamente evidenziate dal legislatore, non implica che i relativi sistemi di prelievo non siano più efficaci. Ed, infatti, poiché non è stato ancora adottato il regolamento disciplinante la T.I.A. 2 ed in via transitoria è stata ammessa la contemporanea applicazione della TA.R.S.U. e della T.I.A. 1, detto composito sistema deve ancora ritenersi rilevante in quanto alla predetta abrogazione (della disciplina legislativa) si accompagna la persistente efficacia del sistema adottato con la pertinente regolamentazione comunale.

3           Ambiente. Relitti.  Imbarcazioni .


Con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori occorrenti per consentire lo stoccaggio dei relitti e delle imbarcazioni degli immigrati che approdano sull'isola di Lampedusa, è possibile, anche a fronte di un giudizio di compatibilità ambientale negativo, che gli interventi o i progetti oggetto di verifica siano "autorizzati", laddove ricorrano quei pregnanti ed eccezionali motivi di interesse pubblico espressamente indicati nell'O.P.C.M. n. 3410 del 4 marzo 2005.
Spetta  ai soggetti preposti all'autorizzazione dell'opera la ponderazione degli interessi e il giudizio di prevalenza, mentre all'ente che ha adottato la V.I.A. negativa la facoltà di imporre alle p.a. procedenti la presentazione di un progetto di recupero ambientale del sito.

Con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori occorrenti per consentire lo stoccaggio dei relitti e delle imbarcazioni degli immigrati che approdano sull'isola di Lampedusa, l'O.P.C.M. n. 3410 del 4 marzo 2005 ha incluso, tra le norme derogabili, anche l'art. 27, d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, sicché l'autorizzazione all'immediata realizzazione delle predette opere è da ritenersi consentita anche in assenza di V.I.A., in deroga al principio della sua previetà, non potendo l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente rifiutarsi di emettere una V.I.A. postuma. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 20/01/2010, n. 583

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