giovedì 7 novembre 2013

Codice ambiente. Parte IV Titolo III Gestione di particolari Categorie rifiuti.

1           Codice ambiente. Parte IV Titolo III Gestione di particolari  Categorie rifiuti.

2           Ambiente. Veicoli fuori uso .


A norma del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 46, applicabile ratione temporis alla fattispecie, peraltro sostanzialmente riprodotto nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 231, il proprietario di un veicolo a motore che intendeva ed intende procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta sotto la vigenza del decreto Ronchi, potevano "ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore" e dovevano comunque essere autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 27 e 28. I veicoli "fuori uso" assumevano il carattere di rifiuti fin dal momento in cui venivano dismessi dal proprietario. Si consideravano fuori uso i veicoli ufficialmente privati delle targhe d'immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, se in stato di abbandono ancorchè in un'area privata. L'inosservanza del disposto dell'art. 46 con il conseguente abbandono del veicolo da parte del proprietario configurava il reato di cui al Decreto Ronchi, art. 14 che era punito a norma dell'art. 51, comma 2 se commesso, come nella fattispecie, da titolare d'impresa o responsabile di ente ed è ora punito a norma del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2.
Il 22 agosto 2003, è entrato in vigore il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) con cui è stata introdotta in Italia una nuova normativa concernente il recupero e il riciclaggio di materiali provenienti da veicoli fuori uso la quale non contiene, ai fini che qui interessano, disposizioni più favorevoli del Decreto Ronchi. Poichè la disciplina comunitaria non contemplava tutte le categorie dei veicoli, con il D.Lgs. n. 152 del 2006 si è reso necessario predisporre l'art. 231 quale necessario complemento della particolare disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 209 del 2003 al fine di evitare carenze della disciplina complessiva. L'art. 231 del D.Lgs. citato che, come accennato, riproduce quasi integralmente il Decreto Ronchi, art. 46, trova applicazione nelle ipotesi non disciplinate dal D.Lgs. n. 209. Quest'ultimo decreto all'art. 3 considera rifiuto il veicolo "fuori uso", privato delle targhe, sia quando il proprietario abbia deciso di disfarsene consegnandolo ad un centro di rottamazione, sia quando lo abbia depositato privo di targhe in un'area privata (cfr. Cass. 21963 del 2005; 33789 del 2005).
I veicoli privi di targa abbandonati su suolo di proprietà del prevenuto costituivano quindi chiaramente dei rifiuti. L'eventuale utilizzazione di qualche pezzo di ricambio da parte dell'imputato non fa venir meno la natura di rifiuto dell'autoveicolo dismesso. Anzi, a norma del Decreto Ronchi, art. 46, comma 8, le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli potevano essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione e potevano essere utilizzate solo se sottoposte ad operazioni di revisione singola.
Gli altri oggetti rinvenuti sul terreno di proprietà dell'imputato costituivano dei rifiuti perchè, come accertato dal tribunale con motivazione esente da vizi logici, si trovavano in evidente stato di abbandono.
Cassazione penale, sez. III 15/05/2007 n. 23790.

3           Ambiente. Pneumatici fuori uso .


La gestione degli pneumatici fuori uso è attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 228 il quale richiama, in premessa, le disposizioni speciali in materia di veicoli fuori uso (D.Lgs. n. 209 del 2003) e quelle generali di cui agli artt. 179 e 180 allo scopo di ottimizzarne il recupero anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione.
Diversamente da quanto indicato nell'originaria indicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, che faceva riferimento agli "pneumatici usati", la qualifica di rifiuto è stata successivamente ristretta ai soli pneumatici "fuori uso", perchè la L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 23, comma 1, lett. l), richiamato dai ricorrenti, ha disposto che "all'allegato A (del D.Lgs. n. 22 del 1997) le parole: "16 01 03 pneumatici usati" sono sostituite dalle seguenti: "16 01 03 pneumatici fuori uso".
Si è dunque operata una duplice classificazione degli pneumatici, distinguendo quindi quelli "usati" ricostruibili da quelli "fuori uso".
Pur mancando una chiara definizione delle due categorie come sopra individuate, pare comunque evidente come nella categoria degli pneumatici fuori uso possano senz'altro collocarsi quelli che, per le condizioni di decadimento o altre ragioni abbiano perso la loro funzione originaria e non siano ricostruibili, mentre in quella degli pneumatici usati andranno invece considerati quelli ancora utilizzabili, ad esempio perchè rispondenti ai requisiti di efficienza tecnica previsti dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale e quelli ricostruibili.
Il complessivo tenore del provvedimento non lascia adito a dubbi sulla volontà di sottrarre dal novero dei rifiuti gli pneumatici ricostruibili.
Di ciò ha peraltro già dato conto la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 8679, 1 marzo 2007) pur essendosi in altra occasione affermato che, fermo restando quanto disposto dalla citata L. n. 179 del 2002, "...esulano dalla nozione di rifiuto solo i materiali residuali di produzione o di consumo che siano effettivamente riutilizzati senza subire alcun trattamento preventivo, ovvero subendo un trattamento preventivo che non importi un'operazione di recupero, mentre i pneumatici usati, dei quali il detentore si disfa o che vende a terzi perché siano riutilizzati previa rigeneratura o ricopertura, costituiscono rifiuti, stante fa loro destinazione ad un'operazione di recupero" (Sez. 3, n. 46643, 14 dicembre 2007) richiamando così il contenuto di altre precedenti decisioni (Sez. 3, n. 23494, 6 luglio 2006; Sez. 3, n. 4702, 9 febbraio2005).
Il Collegio ritiene di condividere l'orientamento espresso con la citata sentenza n. 8679/07, in quanto maggiormente aderente alla lettera delle disposizioni in precedenza menzionate, chiaramente indicative dell'intento del legislatore di limitare l'applicazione della disciplina dei rifiuti ai soli pneumatici fuori uso, mentre la sentenza 46643/07, pur dando atto dell'intervento innovativo del legislatore, si limita a richiamare le precedenti (che però non attribuiscono alcun rilievo alle disposizioni nel frattempo emanate e si fondano su altri riferimenti normativi) senza fornire alcuna ulteriore specificazione.

I pneumatici "usati", intendendosi come tali quelli ricostruibili o utilizzabili direttamente e rispetto ai quali non risulti l'obiettiva volontà di disfarsene da parte del detentore, non rientrano nel novero dei rifiuti a differenza degli pneumatici "fuori uso", che invece il legislatore espressamente individua come tali e che, per degrado o altre condizioni, abbiano perso la loro funzione originaria. Cassazione penale, sez. III, 30/05/2012, n. 25358.

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