giovedì 7 novembre 2013

Codice ambiente. Parte III Titolo II Servizio idrico.

1           Codice ambiente. Parte III  Titolo II Servizio idrico.


2           Ambiente. Servizio idrico. Tariffa.


in forza del combinato disposto di cui agli artt. 149, 151 e 154 d.lgs. n. 152/2006 "spetta in via esclusiva all'Autorità d'ambito l'organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la determinazione della tariffa che costituisce, ad un tempo onere per l'utenza e provento del gestore del servizio. Invero, (n.d.r.) attraverso la determinazione della tariffa ..., il legislatore ... ha voluto fissare ... livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche e, al contempo (n.d.r.) ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione ... così da (n.d.r.) assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio ... ed (n.d.r.) evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante" (v. T.a.r. Campania - Napoli, sez. I, 18 aprile 2012, n. 1809).
Non è quindi nemmeno astrattamente immaginabile relegare la competenza dell'Autorità d'ambito ad una mera presa d'atto di un deliberato del gestore del servizio.
D'altra parte, quand'anche così fosse, comunque la deliberazione n. 33/2011, in quanto adottata in data 9/12/2011, giammai potrebbe avere effetti retroattivi al 1° gennaio 2011.
In relazione ad un servizio idrico integrato, una delibera di approvazione del piano tariffario 2011 avrebbe potuto avere effetti retroattivi, se fosse stata approvata entro la data del 31 agosto 2011 fissata dal d.m. 30 giugno 2011 per la deliberazione del bilancio di previsione. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 21/01/2013, n. 154.
L'art. 1, c. 169, l. 296/2006, che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
Orbene, le norme citate sono applicabili al caso di specie visto il disposto di cui all'art. 148 d.lgs. n. 152/2006 (vigente ratione temporis), ai sensi del quale l'Autorità d'ambito, competente ad adottare il Piano tariffario del 2011, è una struttura composta obbligatoriamente dagli enti locali che in detto ambito ricadono.
Il T.a.r. Veneto- Venezia, sez. III, 17 luglio 2008, n. 3990 ha affermato che è evidente dal tenore testuale del ripetuto art. 53, comma XVI, che nel termine di legge ... non deve essere semplicemente affermata la volontà di dare valore retroattivo alle tariffe, ma queste devono essere effettivamente approvate, quale componente della disciplina finanziaria dell'Ente.


3           Ambiente. Servizio idrico. Poteri sostitutivi Regione.


L'art. 152, co. 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che, nell'ipotesi di inadempienza del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'Autorità d'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione; perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'Autorità d'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
Il successivo terzo comma dispone che, qualora l'Autorità d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la Regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta"; qualora la Regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario "ad acta".
Le associazioni a tutela dei cittadini e dei consumatori sono legittimate ad agire in giudizio avverso il silenzio serbato dalla Regione Lazio in quanto la gestione secundum legem del servizio idrico integrato costituisce un servizio indubbiamente rilevante per la collettività di soggetti a protezione dei quali le associazioni ricorrenti dichiarano di agire.  T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 12/11/2012, n. 9264.
Nella fattispecie con atto di diffida Centro per i Diritti del Cittadino - ha diffidato il legale rappresentante pro tempore dell'Ambito Territoriale Ottimale ad esercitare le azioni previste per l'acquisizione delle reti e degli impianti ricadenti nel Comune, entro il termine massimo di novanta giorni, nonché il Sindaco ed il Consiglio Comunale a a consegnare le reti e gli impianti al gestore del SII secondo le modalità previste dalla convenzione d'ambito, nello stesso termine di novanta giorni.
Con lo stesso atto ha diffidato il Presidente della Regione Lazio, persistendo l'inadempimento da parte dell'ATO, ad esercitare i poteri sostitutivi previsti ed indicati dall'art. 152, c. 3, d.lgs. n. 152 del 2006 al fine di acquisire le reti e gli impianti del Comune nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, persistendo l'inadempimento o l'inerzia da parte della Regione e dell'ATO, ad esercitare i poteri sostitutivi previsti ed indicati dall'art. 152, c. 3, d.lgs. n. 152 del 2006.
Nonostante le iniziative in atto, l'ATO non ha ancora provveduto a porre in essere gli interventi previsti dal TU in materia ambientale - che sussistono i presupposti affinché la Regione Lazio eserciti i poteri sostitutivi di cui all'art. 152, co. 3, d.lgs. n. 152 del 2006.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto l'azione avverso il silenzio ed ha  dichiarato l'obbligo della Regione Lazio, di esercitare i poteri sostitutivi di cui all'art. 152, c. 3, d.lgs. n. 152 del 2006.


4           Ambiente Servizio idrico Affidamento in house.


Il diritto pubblico europeo dell'economia è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 2011. Essa  prevede che la gestione e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali possano costituire un intenso collegamento con i diritti fondamentali, quale fattore irrinunciabile di coesione sociale e territoriale, elemento imprescindibile della cittadinanza europea.
La regola della concorrenza risulterebbe così limitata dal raggiungimento dei fini sociali e dal rispetto dei valori fondanti dell'Unione, quali lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, la solidarietà, l'elevato livello dell'occupazione e la protezione dell'ambiente, della salute, dei consumatori. C'è dunque un'inversione di rotta rispetto a quella «dottrina dominante» che continua a recitare la liturgia della prevalenza del diritto europeo della concorrenza addirittura rispetto ai nostri principi costituzionali
L'art. 150 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nel testo conseguente all'abrogazione disposta con l'art. 12, comma 1º, lett. b) del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, non conserva più l'originario rinvio al t.u.e.l. di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Le forme di gestione del servizio idrico integrato vengono a costituire l'indicazione del legislatore di settore su tale specifico profilo.
Le norme generali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica non si applicano al servizio idrico integrato; quelle di settore non menzionano e non permettono di riferirsi per rinvio all'azienda speciale.
Le norme comunitarie nella parte in cui ammettono il metodo in house providing, in alternativa alla concessione con gara e al partenariato pubblico-privato, presuppongono comunque l'esistenza di una norma nazionale che indichi le figure soggettive da utilizzare per affidare ad esse la gestione in house.

In sintesi, si può dire che nell'organizzazione del servizio idrico integrato, le Amministrazioni competenti non incontrano limiti all'impiego del modello in house providing, a differenza di quanto viene tuttora previsto per gli altri servizi pubblici di rilevanza economica.

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