martedì 5 novembre 2013

Ambiente. Rifiuti . Autorizzazione raccolta. Sospensione.


Ambiente. Rifiuti . Autorizzazione raccolta. Sospensione.

Nella fattispecie rilevato che la ditta era stata già diffidata per la presenza nell'impianto di cumuli costituiti da scarti di lavorazione, era stata disposta l'attuazione degli interventi necessari a ripristinare una corretta gestione dell'impianto e, comunicando l'avvio del procedimento sanzionatorio, la ditta era stata diffidata dall'effettuare operazioni di gestione dei rifiuti in difformità da quanto stabilito dalla determinazione di autorizzazione, con intimazione ad eliminare le difformità segnalate entro 30 giorni e con facoltà di presentare controdeduzioni nel termine di 7 giorni.
Posto che la suddetta diffida assegnava il termine di trenta giorni per l'eliminazione delle irregolarità segnalate, il provvedimento sanzionatorio doveva essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, dando così modo all'impresa di presentare le proprie osservazioni.
Non possono essere accolte le argomentazioni difensive della Regione, posto che non può essere assegnata valenza ex art. 7 l. 241/90 alla suddetta diffida, visto che si tratta di due distinti provvedimenti ciascuno con i propri effetti in quanto scaturenti di autonomi procedimenti, pur se attinenti al medesimo oggetto.
Né può ritenersi il carattere meramente formale dell'omissione, e pertanto irrilevante ai fini della legittimità dell'atto ex art. 21octies L. 241/90, considerato che la ricorrente ha evidenziato l'esecuzione di una serie di lavori ritenuti in grado di ricondurre l'impianto alle condizioni di regolarità, circostanze, queste, che aveva interesse a rappresentare nell'ambito del procedimento sanzionatorio ai fini della loro valutazione.
Il carattere sostanziale dell'omissione è altresì rinvenibile nel tipo di misura adottata, visto che ai sensi dell'art. 208, comma 13, d.lg. 152/2006, richiamato in provvedimento, la sanzione della sospensione è collegata all'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione "ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente" (lett. b), ed appare evidente che l'impresa aveva interesse ad evidenziare l'insussistenza delle suddette condizioni con proprie osservazioni.
In accoglimento di tale assorbente motivo il ricorso va quindi in questa parte accolto con annullamento della sospensione. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I 29/07/2011 n. 416.

Ai sensi dell'art. 208 d. lg. n. 152/2006 (cd. codice dell'ambiente), il provvedimento che dispone la sospensione o la revoca dell'attività autorizzata di gestione di un impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti deve in ogni caso essere preceduto da una diffida, che ha lo scopo di rimettere l'interessato nelle condizioni di eliminare le violazioni riscontrate, nonché, ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, dalla comunicazione di avvio del procedimento volto a contestare i singoli episodi rilevati nel corso degli accertamenti, in relazione ai quali l'interessato deve essere messo nelle condizioni di fornire il proprio apporto procedimentale. T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 07/07/2008, n. 1947.

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