mercoledì 6 novembre 2013

Ambiente. Responsabilità del gestore della discarica

1           Ambiente. Responsabilità del gestore della discarica

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini del giudizio in ordine alla responsabilità del gestore della discarica per l'accettazione e la ricezione di rifiuti in violazione delle prescrizioni autorizzative e dei requisiti d'ammissibilità previsti dal D.M. 3 agosto 2005 (recante "Definizione dei criteri d'ammissibilità dei rifiuti in discarica"), emanato in attuazione del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, la verifica di ammissibilità dei rifiuti può essere effettuata, dopo il conferimento, non soltanto mediante accertamento analitico ma anche attraverso l'utilizzazione di ogni elemento di prova valutabile dal giudice. Cassazione penale, sez. III, 02/05/2013, n. 21146.
Le responsabilità nella gestione di rifiuti è  disciplinata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 188, il quale indica gli oneri incombenti su produttori e detentori dei rifiuti.
Il terzo comma della richiamata disposizione prevedeva all'epoca dei fatti (e prevede attualmente) alcune esenzioni di responsabilità, tra le quali figura quella operante in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, ma a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero, alla scadenza del predetto termine, abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.
A tale proposito questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il detentore dei rifiuti può affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ad altri soggetti privati affinchè svolgano per suo conto tali attività, ma in tal caso ha l'obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero e, qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della citata regola di cautela imprenditoriale, dei reati configurati dall'illecita gestione (Sez. 3^ n. 8018, 1 marzo 2012.
La responsabilità non è evidentemente esclusa dal fatto che il terzo sia munito di autorizzazione, ma relativa a rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, perchè ciò si risolve nella mancanza di autorizzazione per i rifiuti conferiti; nè si configura come una inammissibile forma di responsabilità oggettiva, conseguendo viceversa alla negligenza nella verifica della esistenza di specifica autorizzazione (Sez. 3^ n. 18038, 11 maggio 2007.
Nel caso in esame il Tribunale ha fatto dunque buon uso dei principi dianzi ricordati, rilevando, sulla base delle emergenze probatorie, con argomenti in fatto congruamente sviluppati, che gli imputati erano perfettamente in grado di porre in essere tutte le verifiche e le cautele che l'ambito professionale entro il quale sono inseriti necessariamente richiedono e che avrebbero potuto effettuare adoperando una pur minima diligenza ed, anzi, che nel caso dell' A. la possibile irregolarità del conferimento che si andava effettuando era stata avvertita anche da una semplice dipendente addetta al settore contabile dell'azienda, le cui osservazioni erano state disattese per mera convenienza economica.
Correttamente è stata dunque esclusa dal giudice del merito l'induzione in errore da parte del soggetto cui i rifiuti venivano conferiti , non potendo i detentori dei rifiuti, in presenza del preciso onere loro imposto dalla legge, fare affidamento sulle rassicurazioni verbali del trasportatore.
Deve in definitiva ribadirsi il principio secondo il quale colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività, con la conseguenza che l'inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.

Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività, con la conseguenza che l'inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo. E’ stata affermata la responsabilità penale degli imputati  che condannava alla pena dell'ammenda, in ordine la reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), perchè, nelle loro qualità titolari di imprese, individuali o collettive, avevano conferito i rifiuti prodotti presso un impianto di gestione in regime semplificato non abilitato a riceverli. Cassazione penale, sez. III, 04/06/2013, n. 29727.

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