mercoledì 6 novembre 2013

Ambiente. Reato di attività gestione rifiuti non autorizzata.

1           Ambiente. Reato di attività gestione rifiuti non autorizzata.

Il sistema sanzionatorio per l'abbandono dei rifiuti è articolato nel seguente modo: per i privati che violano il divieto in esame è prevista una sanzione amministrativa, in base all'art. 255, comma 1; se, invece, la violazione viene commessa da titolari di imprese o enti scatta una sanzione penale, ex art. 256, comma 2, con duplicità di ipotesi a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non (art. 256, comma 1, lett. a, o e b).
Nella fattispecie è stato accertato che l'imputato stava abbandonando rifiuti non pericolosi, senza autorizzazione, e che lo stesso è titolare di una attività di impresa per la vendita della carne (macelleria), si rivela indubbia sia la corretta qualificazione del fatto, sia la esatta indicazione della normativa violata.
Inoltre la fattispecie amministrativa e quella penale hanno in comune le condotte di abbandono, deposito e immissione di rifiuti e che la nota prevalente dell'abbandono e del deposito consiste nella occasionalità, posto che, altrimenti, in presenza delle caratteristiche di continuità e imprenditorialità, la condotta di ammasso dei rifiuti costituisce "discarica".
Va, altresì, considerato che l'illecito di cui all'art. 256, comma 2 risulta strutturato come reato proprio e rappresenta il completamento ideale della fattispecie sanzionata in via amministrativa dall'art. 255, comma 1, il cui spettro applicativo abbraccia, invece, tutte te ipotesi in cui le medesime condotte delineate dal citato art. 256, comma 2, siano poste in essere da un qualunque soggetto privato (ex multis Cass. 8/6/2004, Bono).
E'evidente, quindi, che le peculiari qualifiche soggettive (art. 256, comma 2) rivestano nell'ambito della fattispecie in esame il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art. 255, comma 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva "fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2".
Di tal che, qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere, in virtù del principio generale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, alla applicazione della norma penale, avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l'illecito amministrativo (Cass, 3/7/2002, Bue), infliggendo la sanzione penale alternativa dell'ammenda o dell'arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiunta se pericolosi.L'illecito di cui al comma 2 dell'art. 256 d.lg. n. 152 del 2006 risulta strutturato come reato proprio e rappresenta il completamento ideale della fattispecie sanzionata in via amministrativa dall'art. 255 comma 1, il cui spettro applicativo abbraccia, invece, tutte le ipotesi in cui le medesime condotte delineate dal citato art. 256 comma 2, siano poste in essere da un qualunque soggetto privato.  Cassazione penale, sez. III, 22/02/2012, n. 11595.

Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256 comma 2 d.lg. n. 152 del 2006 ha natura di reato proprio, richiedendo, quale elemento costitutivo, la qualità di titolare di impresa o di responsabile di ente in capo all'autore della violazione, sicché non rientra in esso, bensì nell'ipotesi dell'illecito amministrativo di cui all'art. 255 comma 1, la condotta del proprietario di un autoveicolo di abbandono dello stesso in un parcheggio pubblico. Cassazione penale, sez. III, 17/01/2012, n. 5042

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