martedì 5 novembre 2013

Ambiente. Bonifica siti inquinati . Rivalsa sul proprietario incolpevole.

Ambiente. Bonifica siti inquinati . Rivalsa sul proprietario incolpevole.

In base all'interpretazione complessiva del disposto degli art. 244, 245, 250 e 253 del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, si desume che, nell'ipotesi in cui il responsabile dell'inquinamento non esegua gli interventi di bonifica ambientale o lo stesso non sia individuabile da parte dell'Amministrazione pubblica, e sempre che non vi provvedano volontariamente né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le opere di bonifica ambientale devono essere eseguite dalla p.a. competente, che ha il diritto di rivalersi sul soggetto proprietario del sito nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 16/12/2011, n. 1239.
A carico dell'incolpevole proprietario di un'area inquinata non incombe alcun obbligo di porre in essere interventi di messa in sicurezza ed emergenza, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area interessata libera da pesi, tenendo presente che dal combinato disposto degli artt. 244, 245, 250 e 253 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 si ricava che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell'inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso - e sempreché non provvedano volontariamente né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati - le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dalla pubblica amministrazione competente, che può rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (cfr Cons. Stato, V Sez., 16/6/2009 n. 3885; T.A.R. Toscana, II sez., 3/3/2010, n. 594).

Nel caso di specie non è stata compiuta alcuna verifica tesa ad individuare il responsabile dell'inquinamento, mentre l'ordine di porre in essere misure di messa in sicurezza d'emergenza risulta posto a carico della ricorrente sulla base del solo fatto che la medesima fosse, all'epoca dell'adozione dell'impugnato decreto ministeriale, proprietaria dell'area contaminata;

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