martedì 5 novembre 2013

Ambiente. Bonifica siti inquinati .

Ambiente. Bonifica siti inquinati .

In mancanza di un accertamento tecnico volto ad appurare, in primo luogo, la natura inquinante del granulato plastico effettivamente utilizzato per la pista e, in secondo luogo, il superamento dei valori che in ipotesi imporrebbe - ai sensi dell'art. 239, comma 2. lett. a) d.lg. n. 152 del 2006 - di procedere alla caratterizzazione dell'area in funzione di eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale appaiono illegittimi i provvedimenti adottati dal Comune che ha previsto, previa delimitazione dell'area, la rimozione e lo smaltimento del materiale presso una discarica autorizzata. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 24/11/2009, n. 5144
Il processo ha  evidenzitoa la carenza di istruttoria in ordine alla natura del materiale impiegato che non avrebbe dovuto essere classificato come rifiuto, dato che rientrerebbe nel novero delle materie prime secondarie.
Non potrebbe assumere a tale proposito valore dirimente la verifica effettuata dall'ARPA di Bergamo due anni dopo l'acquisto del materiale da parte della ricorrente su materiale diverso che avrebbe avuto in comune con il precedente soltanto la provenienza.
Come già affermato con riferimento al  granulato plastico prodotto dal ricorrente- gli accertamenti effettuati dall'ARPA, che hanno fondato in provvedimenti impugnati, hanno riguardato materiale diverso rispetto a quello utilizzato dalla ricorrente, visto che le analisi sono state effettuate circa due anni dopo il suo acquisto e non hanno riguardato quello utilizzato presso la sede dell'Azienda.

Ne consegue che, "in mancanza di un accertamento tecnico volto ad appurare, in primo luogo, la natura inquinante del granulato plastico effettivamente utilizzato per la pista e, in secondo luogo, il superamento dei valori che in ipotesi imporrebbe - ai sensi dell'art. 239, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152/06 - di procedere alla caratterizzazione dell'area in funzione di eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale" appaiono illegittimi i provvedimenti adottati dal Comune che ha previsto, previa delimitazione dell'area, la rimozione e lo smaltimento del materiale presso una discarica autorizzata (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 27 luglio 2009, n. 4464).

Nessun commento:

Posta un commento