mercoledì 6 novembre 2013

Ambiente . Bonifica. Onere reale per la proprietà.

Ambiente . Bonifica. Onere reale per la proprietà.

L'obbligo di adottare le misure, siano esse urgenti ovvero definitive, per fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico unicamente di colui che di tale situazione è responsabile per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa.
Al proprietario incolpevole dell'inquinamento non può essere addossato alcun obbligo di bonifica o di messa in sicurezza neppure ai sensi dell'art. 2051 Codice civile in relazione all'ipotesi di responsabilità civile per cose in custodia: non è ammissibile, infatti, l'integrazione della disciplina delle bonifiche, di per sé esaustiva, con principi desunti da altre.
Il proprietario non responsabile del sito contaminato è tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica nei limiti del valore dell'area bonificata secondo quanto previsto dalla disciplina dell'art. 253 del d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 in materia di onere reale e privilegio speciale immobiliare. T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 19/10/2012, n. 1664.
A carico del proprietario dell'area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell'inquinamento, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi in parola, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area interessata libera da pesi.
Dal combinato disposto degli artt. 244, 250 e 253 del Codice ambiente si ricava infatti che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell'inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso - e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati - le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla P.A. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetti dei medesimi interventi (T.A.R. Toscana, sez. II, 11 maggio 2010 n. 1397 e 1398).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non si evince alcun accertamento istruttorio volto a determinare la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'imposizione, a carico dell'odierna ricorrente, degli obblighi di messa in sicurezza; in particolare, né nelle conferenze di servizi che hanno preceduto l'emanazione degli atti impugnati, né nei decreti direttoriali impugnati si rinviene alcun approfondimento istruttorio volto ad accertare un comportamento dell'odierna ricorrente, che possa aver dato luogo all'inquinamento dell'area.
Del resto, l'obbligo di procedere alla bonifica dell'area non potrebbe neanche essere desunto, come preteso dagli atti impugnati, dall'applicazione della previsione dell'art. 2051 c.c. (che regolamenta la responsabilità civile del custode); a prescindere da ogni considerazione relativa all'aspetto temporale della problematica (che richiederebbe l'accertamento della qualità di custode dell'area al momento dell'inquinamento e non in un periodo di tempo di molto successivo, come avvenuto nel caso di specie), deve, infatti, rilevarsi come si tratti di un criterio che si presenta in contraddizione con i precisi criteri di imputazione degli obblighi di bonifica previsti dagli artt. 240 e ss. e 252-bis, 2° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Si tratta pertanto di una disciplina esaustiva della problematica che non può certo essere integrata dalla sovrapposizione di principi (come quello previsto dall'art. 2051 c.c.) desunti da diversa normativa e che determinerebbero la sostanziale alterazione di un contenuto normativo improntato a ben diversi principi.
Modificando l'ordine di idee già espresso in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. II, 21 febbraio 2012 n. 126) deve poi concludersi per la sostanziale irrilevanza, ai fini che ci occupano, dei rifiuti abbandonati sull'area in discorso in una data successiva rispetto all'acquisizione della proprietà del compendio immobiliare

Si tratta, infatti, di una modesta quantità di rifiuti (<scarti di parti meccaniche, gomme di autocarri, mattoni, piastrelle e dischi abrasivi>>) prontamente rimossa dalla ricorrente  che non può aver svolto alcun ruolo nel causare di una situazione di inquinamento ambientale caratterizzata da massicci ed importanti superamenti dei limiti di legge.

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