martedì 5 novembre 2013

Ambiente Bonifica. Intesa amministrazioni interessate.

Ambiente Bonifica. Intesa amministrazioni interessate.

Il raggiungimento dell'intesa debba essere formalmente espresso nel contesto del provvedimento emanato in esito alla conferenza, mentre nei decreti impugnati non emerge il raggiungimento del concerto con tutte le amministrazioni alle quali spettava esprimersi in merito alla bonifica del sito indicato.
L'argomento presuppone che sia necessario il raggiungimento di una intesa o di un concerto tra Amministrazioni pubbliche
Per quanto riguarda specificamente la bonifica di aree che, quale quella di Piombino, rientrano tra i siti inquinati dichiarati di interesse nazionale, occorre invece fare specifico riferimento all'art. 252 d.lgs n. 152 citato, che, al comma 242, attribuisce la competenza per la procedura di bonifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, non più di concerto, ma sentito il Ministero delle attività produttive.
Anche il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, recante il regolamento per i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino dei siti inquinati, tuttora parzialmente in vigore, affida al Ministro dell'ambiente l'istruttoria circa gli elaborati progettuali presentati dal responsabile della situazione di inquinamento, e prevede il concerto e l'intesa solo per l'approvazione del progetto definitivo.
Nella fattispecie in esame, nella quale non si tratta della approvazione (o della mancata approvazione) di un progetto, ma delle misure di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda delle quali era emersa, in corso dei lavori, la contaminazione, a contenere la quale la conferenza aveva messo in mora la società, risulta dalla documentazione in atti che il Ministero delle attività produttive non ha volontariamente preso parte ai lavori della conferenza, e tale circostanza, ai sensi dell'art. 14 comma 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 vale a realizzare il coinvolgimento dell'Amministrazione assente, la quale, si ripete, doveva essere semplicemente sentita.
L'esito della conferenza è quindi coerente con il modulo procedimentale legislativamente previsto.
La presenza delle Amministrazioni nella persona degli incaricati indicati nominativamente, equivale a  legittimazione, che in mancanza di prova contraria, deve essere presunta.
La circostanza che il piano di bonifica presentato dalla s.p.a. Dalmine sia stato o meno approvato dalla conferenza di servizi costituisce circostanza irrilevante ai fini dell'indagine sulla legittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado, concernenti, come si è più volte sottolineato, l'imposizione di misure di sicurezza d'emergenza in relazione al notevole grado di inquinamento riscontrato nel corso dei lavori della conferenza indetta per la messa a punto degli interventi necessari per la bonifica del sito di Piombino, ha costituito oggetto di esame, nell'ambito del progetto generale di ripristino ambientale per il quale la conferenza era stata indetta.
A tale proposito, vale ricordare che l'art. 240 d.lgs. n. 152 del 2006 definisce la messa in sicurezza d'emergenza come "ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza... in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente".
Anche dalle definizioni contenute nell'art. 2 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 emerge la differenza tra la misura straordinaria della messa in sicurezza d'emergenza, relativa ad "ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente" e le ordinarie forme di bonifica e ripristino ambientale.
Solo per queste ultime gli artt. 5 e 10 del medesimo decreto ministeriale prescrivono che le misure di sicurezza ed i piani di monitoraggio e controllo debbano essere contenuti nei provvedimenti che approvano i progetti preliminare e definitivo ed autorizzano gli interventi, così subordinando la legittimità delle prescrizioni alla previa approvazione del progetto: nessuna attinenza può, invece, essere attribuita ad una tale approvazione al caso di disposizioni urgenti, che prescindono, data la natura dell'emergenza alla quale devono fare fronte, da qualsiasi progetto o adempimento procedimentale al di fuori di quanto prescritto dagli artt. 7 e 8 del decreto citato. Erra pertanto, la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto la mancata previa approvazione del piano presentato dalla società ricorrente causa di illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Dal richiamo operato dall'art. 240 lettera m) d.lgs. citato alla condizioni di emergenza di cui alla precedente lettera t) quali circostanze che legittimano le misure di emergenza, il Tribunale amministrativo deduce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, nessuna di tali circostanze essendosi riscontrata nel caso di specie.

Emerge dai verbali della conferenza che,dalle indagini effettuate nell'area risultava una "evidente contaminazione delle acque di falda dovuta prevalentemente a metalli pesanti, BTXES e composti organici clorurati" e l'esigenza urgente di evitarne la diffusione fino al mare antistante l'area industriale. Consiglio di Stato, sez. VI, 21/06/2011, n. 3721.

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