Responsabilità a titolo di
omicidio colposo del proprietario che abbia ceduto a terzi il godimento di un
appartamento .
Il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità ai sensi del
quale deve ritenersi responsabile a titolo di omicidio colposo il proprietario
che abbia ceduto a terzi il godimento di un appartamento dotato di un impianto
per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione, qualora l'evento lesivo
sia riconducibile al cattivo funzionamento di tale impianto, atteso che il proprietario
di un immobile è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti
del cessionario delle facoltà di godimento del bene; posizione di garanzia, in
virtù della quale il proprietario è tenuto a consegnare al secondo un impianto
di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze funzionali
e strutturali (cfr. Cass., Sez. 4, n. 34843/2010).
Nel caso di specie, appare del tutto privo di rilievo l'assunto
sostenuto dal ricorrente - secondo cui lo stesso avrebbe trasferito al proprio
ospite il compito di assumere in piena autonomia la gestione dei processi di
ristrutturazione della propria azienda (comprensivi della ristrutturazione
dello stesso immobile abitato) -, stante il carattere meramente assertivo della
circostanza, in ogni caso di per sè inidonea a sollevare il proprietario dalla
posizione di garanzia allo stesso rigorosamente ascritta dal sistema, in
ragione del particolare legame esistente tra la persona del proprietario e il
bene su cui incide il relativo potere dominicale (cui risulta indissolubilmente
connessa la correlativa responsabilità in ordine ai danni dallo stesso bene
provocati a terzi), in assenza (come nella specie) di un formale, chiaro ed
inequivoco trasferimento di detta responsabilità in capo ad altro soggetto.
Del tutto privo di rilevanza deve inoltre ritenersi l'assunto del
ricorrente in ordine all'inesigibilità del controllo della funzionalità
dell'impianto a seguito del rilascio delle dichiarazioni di conformità a regola
d'arte ad opera della ditta richiamata in ricorso, atteso che (come evidenziato
dalle stesse indicazioni del ricorrente) le ridette dichiarazioni di conformità
risultano rilasciate a seguito di interventi eseguiti su parti diverse (o
comunque marginali) dell'impianto di riscaldamento, ossia in occasione
dell'installazione di una nuova caldaia e del tubo di collegamento
dell'impianto al serbatoio esterno del gas, senza che tali interventi avessero
mai riguardato direttamente l'impianto di riscaldamento nelle sue diramazioni
interne, la relativa struttura e il controllo del relativo stato, con la
conseguenza che le dichiarazioni contestualmente rilasciate dal relativo autore
non avrebbero potuto legittimamente estendersi alla piena conformità a norma
dell'impianto nel suo complesso (mai direttamente revisionato), nè avrebbero
potuto giustificare alcun fondato e ragionevole affidamento sulla relativa
piena funzionalità non immediatamente connessa al controllato funzionamento
delle sole nuove parti aggiunte o sostituite.
Ciò premesso, deve ritenersi dotata di logica coerenza e di conseguente
linearità argomentativa l'asserzione della corte territoriale nella parte in
cui sottolinea come la responsabilità dell'imputato non potesse essere esclusa
in ragione della complessità tecnica degli adempimenti necessari a rendere
l'impianto adeguato alle prescrizioni di settore, atteso che l'imputato non
poteva non essere consapevole della vetustà dell'impianto e della conseguente
esistenza di situazioni di rischio che ne potevano conseguire per i soggetti ai
quali era stata consentita l'utilizzazione del fabbricato; con la conseguente
esigibilità dell'obbligo dell'imputato di rendere l'impianto conforme alla
normativa, ovvero di impedire, in presenza delle indicate carenze,
l'utilizzazione dell'immobile a terzi; sì che la violazione di tali obblighi è
valsa a integrare, in assenza di alcun ragionevole dubbio, la colpa idonea a
integrare gli estremi del contestato delitto .
Va riconosciuta la responsabilità di omicidio colposo in capo al
proprietario dell'immobile che abbia ceduto a terzi il godimento di un
appartamento dotato di impianto di riscaldamento in pessimo stato di
manutenzione, quando il decesso sia collegato al cattivo funzionamento
dell'impianto. Cassazione penale, sez. IV, 04/07/2013, n. 31356.
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