mercoledì 23 ottobre 2013

Responsabilità proprietario. Rimozione dei rifiuti .

Responsabilità proprietario. Rimozione dei rifiuti .
L'orientamento giurisprudenziale dominante è nel senso che, ai sensi dell'art. 192 d.lgs. n. 152/2006, l'ordine di rimozione dei rifiuti presenti sul fondo può essere rivolto al proprietario (o al titolare di diritti reali o personali di godimento) solo quando ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell'illecito, per avere cioè posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo.
Si  deve escludere che la norma configuri un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva, con conseguente illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione, dell'imputabilità soggettiva della condotta (Cons. Stato, V, 25 gennaio 2005, n. 136). Tale orientamento è stato di recente confermato anche con riferimento al disposto di cui all'art. 192 del d. lgs. 152/2006 (Cons. Stato, V, 25 agosto 2008, n. 4061)
Ai sensi dell'art. 192 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, l'ordine di rimozione dei rifiuti presenti sul fondo può essere rivolto al proprietario (o al titolare di diritti reali o personali di godimento) solo quando ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell'illecito, per avere cioè posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, dovendosi escludere che la norma configuri un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva, con conseguente illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione, dell'imputabilità soggettiva della condotta. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 12/07/2013, n. 1636.


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