mercoledì 9 ottobre 2013

Reato di corruzione . Mutamento di destinazione urbanistica.

Reato di corruzione . Mutamento di destinazione urbanistica.

Ai fini della configurabilità del reato di corruzione, sia propria che impropria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto. Cassazione penale, sez. VI, 02/03/2010, n. 20502.
Per la giurisprudenza, nella fattispecie  relativa al mutamento di destinazione urbanistica di un terreno, da suolo agricolo ad area produttiva,  l'accettazione della somma di Euro .. al medesimo costituisce il corrispettivo della svendita delle proprie funzioni, che l'imputato asserviva al corruttore in un duplice modo:
- mediante un suo intervento diretto, consentitogli dalla sua funzione di Sindaco e dagli specifici poteri conferitigli dall'atto di incarico della progettazione del regolamento edilizio, per l'inserimento nello stesso del terreno del P. con destinazione integrale (o la più ampia possibile) a uso produttivo;
- mediante indebite pressioni sui professionisti incaricati di redigere tale regolamento, abusando dei poteri di Sindaco e di quelli a lui spettanti in forza dell'atto di conferimento dell'incarico ai due predetti architetti.
L’imputato è stato destinatario della promessa di denaro in favore di terzi non già per meri motivi di cortesia o per i rapporti di amicizia, bensì in ragione delle sue funzioni di Sindaco e dei poteri del suo ufficio, che gli consentivano di porre in essere una condotta utile e idonea ad incidere sul contenuto finale della proposta di regolamento urbanistico.
La  Convenzione di incarico per l'elaborazione del Regolamento Urbanistico, prevede espressamente che "l'incarico dovrà essere svolto in conformità alle direttive dell'Amministrazione Comunale" -e quindi anche del Sindaco- "la quale potrà richiedere eventuali modifiche ed integrazioni alle proposte che verranno presentate".
Non ha pregio, pertanto, la tesi del ricorrente, secondo cui il M. non avrebbe accettato la somma offerta dal P. quale controprestazione per una propria attività, ma solo per trasferirla agli architetti B. e L., agendo quale semplice mandatario nei confronti dei pubblici ufficiali che si intendeva corrompere.
Al contrario, secondo la ricostruzione in fatto della vicenda operata dai giudici di merito, insindacabile in questa sede, l'imputato non si è affatto limitato a farsi latore della proposta corruttiva, ma ha accettato il denaro offerto dal P., destinato ai due professionisti, in primo luogo perchè egli stesso ponesse in essere atti contrari ai doveri del suo ufficio, promuovendo, nell'esercizio dei poteri inerenti alla sua specifica veste di pubblico ufficiale, l'inserimento del terreno in questione nel redigendo regolamento urbanistico con destinazione ad uso produttivo.
Di qui la conclusione secondo cui, già nella prima fase della vicenda, caratterizzata dalla mancata accettazione dell'offerta corruttiva da parte di entrambi gli architetti, tra il P. e il M. si è creato il rapporto sinallagmatico che sta alla base del mercimonio caratterizzante la corruzione: il Sindaco, "svendendo" la sua funzione pubblica, ha accettato la promessa di una retribuzione indebita per terzi, per compiere l'intervento a lui richiesto.
Trattasi di affermazione corretta sul piano logico e giuridico, atteso che, come è noto, ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa prevista dall'art. 319 c.p., è indifferente che la ricezione del denaro o di altra utilità, ovvero l'accettazione della relativa offerta, avvenga "per sè o per un terzo". Nel caso di specie, pertanto, il fatto che il denaro offerto dal P. al M. fosse destinato a terzi non vale ad escludere la sussistenza del reato contestato, una volta accertata l'esistenza di un rapporto di strumentalità tra l'offerta di denaro al pubblico ufficiale e l'asservimento della funzione da parte di quest'ultimo.


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