mercoledì 9 ottobre 2013

Invasione di immobili

Invasione di immobili
La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione. Cassazione penale, sez. II, 05/03/2013, n. 15297.
La giurisprudenza ammette che l'illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo.
Nella specie, la Corte ha escluso la ricorrenza della scriminante, essendo stato accettato che, oltre alla carenza di energia elettrica ed al ridotto arredamento dell'alloggio, non risultava che l'imputato avesse fornito alcuna prova di avere chiesto l'aiuto dei servizi sociali e delle altre istituzioni pubbliche di assistenza ovvero di avere cercato soluzioni alternative, la cui indisponibilità, nel caso di specie, non risultava neppure allegata. Cassazione penale, sez. II, 22/01/2013, n. 5945.
Il dettato dell'art. 54 c.p., nella parte in cui stabilisce che, per la configurabilità dello stato di necessità (la cui prova spetta all'imputato che la invoca), richiede che il pericolo sia "attuale".
Tale ultimo requisito presuppone che, nel momento in cui l'agente agisce contra ius - al fine di evitare "un danno grave alla persona" - il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (Cass. 3310/1981 riv 148374).
L'attualità del pericolo, per argumentum a contrario, esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo.
Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell'attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto.
Invero, il pericolo non sarebbe più attuale (rectius: imminente) bensì permanente proprio perchè l'esigenza abitativa - ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità "di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona" - necessariamente è destinata a prolungarsi nel tempo.
Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di proprietà, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 54 c.p. alla luce dell'art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili l'attualità del pericolo con l'esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un'ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque, un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale: cfr. sul punto, Cass. 35580/2007 riv 237305;

La giurisprudenza ha affermato che l'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dello Iacp rientra nella previsione dell'art. 54 c.p. solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi. Cassazione penale, sez. II, 21/12/2011, n. 4292

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