Giustizia amministrativa
.Giurisdizione amministrativa. Sovvenzioni e finanziamenti erogati dalla p.a. a
privati.
In
tema di sovvenzioni e finanziamenti erogati dalla p.a. a privati e, in
particolare, di agevolazioni di cui al D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, art. 1,
comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488,
destinate - sulla base di una graduatoria formata dalla pubblica
amministrazione - alle imprese operanti nei settori di attività individuati
dalle direttive emanate con delibera del CIPE del 27 aprile 1995, e con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio
1998 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del D.L. n. 415 cit., art.
1, comma 2 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 18, comma 1, lett. aa);
esse sono concesse ed erogate secondo le modalità e i criteri previsti dalle
dette direttive, nonchè secondo le disposizioni del D.M. 20 ottobre 1995, n.
527.
Il
DM prevede all'art. 6, comma 7, che la "concessione provvisoria" del
contributo - erogato con le modalità di cui all'art. 7 e revocabile ai sensi
dell'art. 8 – e stabilisce che, all'esito della "documentazione
definitiva" di spesa inviata dall'impresa e trasmessa dalle banche
concessionarie al Ministero dell'industria, l'amministrazione provveda alla
c.d. concessione definitiva, disciplinata dal successivo art. 10.
Premesso
che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo
deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la
sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge (e alla p.a. è demandato
esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti
puntualmente indicati dalla legge stessa) da quelle in cui la legge attribuisce
invece alla p.a. il potere di riconoscere l'ausilio previa valutazione
comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse
pubblico primario apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo
dell'erogazione, la giurisprudenza ha affermato che "la controversia
avente ad oggetto la revoca di un finanziamento disciplinato dal D.L. 22
ottobre 1992, n. 415, convertito in legge dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488,
appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto non
riguarda una sovvenzione riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di
elementi da questa puntualmente indicati (per una fattispecie simile, v. Cass.
Sez. Un. 25 novembre 2008 n. 28041); e ciò, ancorchè il finanziamento medesimo
sia stato già riconosciuto in via provvisoria a norma del D.M. n. 527 del 1995,
art. 6, comma 7" (Cassazione civile, sez. un., 16 dicembre 2010, n. 25398,
in ipotesi di revoca del finanziamento già concesso in via provvisoria ed in
parte erogato, determinata dall'intervenuto accertamento di spese dichiarate
non ammissibili in quanto sostenute prima della domanda di ammissione).
Il
riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in
materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e
sovvenzioni pubbliche deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il
contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla
Pubblica amministrazione è demandato esclusivamente il controllo in ordine
all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge
stessa, da quelle in cui, invece, la legge attribuisce all'Amministrazione il
potere di riconoscere l'ausilio previa valutazione comparativa degli interessi
pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando
discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione; nel primo caso
la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario mentre nella
seconda ipotesi in quella del giudice amministrativo. Consiglio di Stato ad.
plen., 29/07/2013, n. 17.
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