sabato 19 ottobre 2013

Espropriazione pubblica utilità. Provvedimento di acquisizione dell'area ex art. 42 bis D.P.R.327/2001.

Espropriazione pubblica utilità. Provvedimento di acquisizione dell'area ex art. 42 bis  D.P.R.327/2001.

Qualora la procedura espropriativa si sia conclusa con l'adozione del decreto di esproprio tardivamente intervenuta, la mancata conclusione della procedura espropriativa nel termine all'uopo fissato non determina una caducazione con efficacia retroattiva degli atti adottati, che rimangono legittimi.
L'accertamento dell'intervenuta estinzione del potere espropriativo in capo all'autorità espropriante prima della pronuncia dell'esproprio determina una sopravvenuta illegittimità dell'occupazione e di tutti gli atti eventualmente successivamente adottati.
Nella fattispecie la giurisprudenza ha affermato l'illegittimità dell'occupazione sopravvenuta alla scadenza del termine della dichiarazione di pubblica utilità originariamente fissato
L'ANAS s.p.a. dovrà emanare il formale provvedimento di acquisizione dell'area ex art. 42 bis, indicando il risarcimento dovuto, la cui quantificazione potrà essere demandata ad Autostrade per l'Italia, in quanto soggetto tenuto, in via principale, al risarcimento del danno.
Per la stima di quest'ultimo, il valore da attribuirsi agli immobili dovrà essere determinato al momento dell'adozione del provvedimento traslativo della proprietà (nel rispetto del principio in tal senso affermato dall'ormai costante giurisprudenza, attesa l'efficacia ex nunc dell'atto traslativo della proprietà e della natura permanente del danno conseguente all'illegittima occupazione) e si dovrà tenere conto della potenzialità edificatoria dei terreni in questione, collegata alla loro inclusione nel PIP.
È pur vero che l'edificabilità dei terreni occupati è giuridicamente e di fatto esclusa dall'assoggettamento degli stessi alla fascia di rispetto autostradale che, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza della sez. I, 1 dicembre 2011, n. 25718, rappresentando una limitazione legale della proprietà, avente carattere generale ed interessante beni immobili individuati "a priori", per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto ad un'opera pubblica stradale, incide direttamente sulla natura dei terreni a prescindere dalla loro collocazione nell'ambito di un piano attuativo.
Trattandosi di un vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano, esso non può essere qualificato come un vincolo strettamente espropriativo ed, in ragione di ciò non può influire sulla determinazione del valore delle aree ad esso assoggettate.
Nel caso di specie, però, oggetto del contendere non è la quantificazione della corretta indennità di espropriazione (la quale dovrebbe essere determinata tenendo in considerazione le suddette considerazioni giuridiche e le conseguenti conclusioni estimative), bensì la determinazione del risarcimento del danno subito, il quale deve essere commisurato al danno realmente patito dalla proprietà. Data tale premessa, non si può trascurare che le aree assoggettate a fascia di rispetto stradale sono computabili nella determinazione della volumetria o della superficie edificabile sul restante suolo di proprietà delle ricorrenti. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II 25/06/2013 n. 610.

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