Espropriazione pubblica utilità.
Provvedimento di acquisizione dell'area ex art. 42 bis D.P.R.327/2001.
Qualora
la procedura espropriativa si sia conclusa con l'adozione del decreto di
esproprio tardivamente intervenuta, la mancata conclusione della procedura
espropriativa nel termine all'uopo fissato non determina una caducazione con
efficacia retroattiva degli atti adottati, che rimangono legittimi.
L'accertamento
dell'intervenuta estinzione del potere espropriativo in capo all'autorità
espropriante prima della pronuncia dell'esproprio determina una sopravvenuta
illegittimità dell'occupazione e di tutti gli atti eventualmente
successivamente adottati.
Nella
fattispecie la giurisprudenza ha affermato l'illegittimità dell'occupazione
sopravvenuta alla scadenza del termine della dichiarazione di pubblica utilità
originariamente fissato
L'ANAS
s.p.a. dovrà emanare il formale provvedimento di acquisizione dell'area ex art.
42 bis, indicando il risarcimento dovuto, la cui quantificazione potrà essere
demandata ad Autostrade per l'Italia, in quanto soggetto tenuto, in via
principale, al risarcimento del danno.
Per
la stima di quest'ultimo, il valore da attribuirsi agli immobili dovrà essere
determinato al momento dell'adozione del provvedimento traslativo della
proprietà (nel rispetto del principio in tal senso affermato dall'ormai
costante giurisprudenza, attesa l'efficacia ex
nunc dell'atto traslativo della proprietà e della natura permanente del
danno conseguente all'illegittima occupazione) e si dovrà tenere conto della
potenzialità edificatoria dei terreni in questione, collegata alla loro
inclusione nel PIP.
È
pur vero che l'edificabilità dei terreni occupati è giuridicamente e di fatto
esclusa dall'assoggettamento degli stessi alla fascia di rispetto autostradale
che, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza della
sez. I, 1 dicembre 2011, n. 25718, rappresentando una limitazione legale della
proprietà, avente carattere generale ed interessante beni immobili individuati
"a priori", per categoria derivante dalla loro posizione o
localizzazione rispetto ad un'opera pubblica stradale, incide direttamente
sulla natura dei terreni a prescindere dalla loro collocazione nell'ambito di
un piano attuativo.
Trattandosi
di un vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di
sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze,
o in queste abitano ed operano, esso non può essere qualificato come un vincolo
strettamente espropriativo ed, in ragione di ciò non può influire sulla
determinazione del valore delle aree ad esso assoggettate.
Nel caso di specie, però, oggetto del contendere
non è la quantificazione della corretta indennità di espropriazione (la quale
dovrebbe essere determinata tenendo in considerazione le suddette
considerazioni giuridiche e le conseguenti conclusioni estimative), bensì la
determinazione del risarcimento del danno subito, il quale deve essere
commisurato al danno realmente patito dalla proprietà. Data tale premessa, non
si può trascurare che le aree assoggettate a fascia di rispetto stradale sono computabili
nella determinazione della volumetria o della superficie edificabile sul
restante suolo di proprietà delle ricorrenti. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II 25/06/2013 n.
610.
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