venerdì 25 ottobre 2013

Diritto Amministrativo. Silenzio. La fase giurisdizionale

Diritto Amministrativo. Silenzio. La fase giurisdizionale


Quando sussiste un comportamento inadempiente dell’ente è configurabile un’azione tesa ad ottenere un provvedimento che può essere positivo o negativo; ad essa può essere dato inizio in ogni momento per tutta la durata del comportamento inadempiente dell’amministrazione.
Il silenzio che dà luogo alla possibilità di azionare il ricorso è quello denominato silenzio adempimento. A detto silenzio non viene riconosciuto alcun significato o valore provvedimentale; non si tratta né del silenzio accoglimento né del silenzio diniego. Nicola Centofanti e Paolo Centofanti, Formulario del diritto amministrativo, 2013, 244.
Formatosi il silenzio rifiuto, inizia a decorrere il termine, previsto a pena di decadenza, entro il quale è necessario presentare il ricorso al T.A.R.
Il termine per proporre il ricorso decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento e cessa, comunque, trascorso un anno da detta scadenza.
L’art. 31 e l’art. 117, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104,  cod. proc. amm.,  ripropongono i principi fissati da ultimo dall’art. 7, L. 69/2009, affermando che decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento
L’art. 28, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, detto Decreto del Fare, ribadisce che  nel giudizio di cui all'articolo 117 del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda e' trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.
Nei ricorsi di cui al comma 3, nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti, il contributo unificato e' ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni .
Troppo modesti sono le sanzioni per il pubblico dipendente che non  subisce alcun provvedimento disciplinare se non alla fine dell’iter giurisdizionale.
Non si capisce perché chi detiene il potere sostitutivo non agisca attraverso dei rimedi sanzionatori direttamente sul responsabile del procedimento che non ha ottemperato alle richieste.
Bisogna invece attendere la  pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione che è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.
A tal punto c’è da chiedersi nel caso in cui la pronuncia sia impugnata se la verifica delle comportamento  silente del responsabile del procedimento venga rinviata in attesa della pronuncia di secondo grado.
Le disposizioni dell’articolo 28, D.L. 69/2013, si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività' di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore .





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