Diritto Amministrativo.
Silenzio. La fase giurisdizionale
Quando sussiste un comportamento
inadempiente dell’ente è configurabile un’azione tesa ad ottenere un
provvedimento che può essere positivo o negativo; ad essa può essere dato
inizio in ogni momento per tutta la durata del comportamento inadempiente
dell’amministrazione.
Il silenzio che dà luogo alla
possibilità di azionare il ricorso è quello denominato silenzio adempimento. A
detto silenzio non viene riconosciuto alcun significato o valore
provvedimentale; non si tratta né del silenzio accoglimento né del silenzio
diniego. Nicola Centofanti e Paolo Centofanti, Formulario del diritto amministrativo,
2013, 244.
Formatosi il silenzio rifiuto, inizia a
decorrere il termine, previsto a pena di decadenza, entro il quale è necessario
presentare il ricorso al T.A.R.
Il termine per proporre il ricorso
decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento e cessa,
comunque, trascorso un anno da detta scadenza.
L’art. 31 e l’art. 117, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., ripropongono i principi fissati da
ultimo dall’art. 7, L. 69/2009, affermando che decorsi
i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha
interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di
provvedere.
L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento
e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del
procedimento
L’art.
28, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, detto Decreto
del Fare, ribadisce che nel giudizio
di cui all'articolo 117 del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, può proporsi, congiuntamente
al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso,
anche tale domanda e' trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma
semplificata.
Nei ricorsi
di cui al comma 3, nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello
conseguenti, il contributo unificato e' ridotto alla metà e confluisce nel
capitolo di cui all'articolo 37, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
e successive modificazioni .
Troppo
modesti sono le sanzioni per il pubblico dipendente che non subisce alcun provvedimento disciplinare se
non alla fine dell’iter giurisdizionale.
Non si
capisce perché chi detiene il potere sostitutivo non agisca attraverso dei
rimedi sanzionatori direttamente sul responsabile del procedimento che non ha ottemperato
alle richieste.
Bisogna
invece attendere la pronuncia di
condanna a carico dell'amministrazione che è comunicata, a cura della
Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del
controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale
della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare
dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal
procedimento amministrativo.
A tal punto
c’è da chiedersi nel caso in cui la pronuncia sia impugnata se la verifica
delle comportamento silente del
responsabile del procedimento venga rinviata in attesa della pronuncia di
secondo grado.
Le
disposizioni dell’articolo 28, D.L. 69/2013, si applicano, in via sperimentale
e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ai
procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività'
di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore .
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